§ 5.2.194 - L.R. 22 novembre 2016, n. 23.
Modifiche dell'articolo 11 recante "Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/11/2016
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 5.2.194 - L.R. 22 novembre 2016, n. 23.

Modifiche dell'articolo 11 recante "Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto" della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

(B.U. 22 novembre 2016, n. 111)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.

1. Nella rubrica dell’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 dopo le parole: “assistenza legale” sono inserite le seguenti: “e psico-sociale”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei danneggiati, costituiti ai sensi del codice civile, per le attività di consulenza e di assistenza legale, prestate a favore dei propri rappresentati, nei procedimenti di conciliazione e giudiziali.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:

“2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al comma 1 bis, i criteri di riparto fra le diverse iniziative di cui al presente articolo, i requisiti che devono possedere le associazioni ed i comitati rappresentativi dei danneggiati e le tipologie di attività di consulenza e di assistenza oggetto di contributo.”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. La Giunta regionale, promuove e sostiene, anche finanziariamente, l’attivazione presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale causato dai fatti di cui al comma 1.

2 ter. La Giunta regionale assume ogni iniziativa volta ad introdurre, al fine dell’accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, anche in regime di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e per le quali rileva l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), un sistema di calcolo che tenga conto della diminuzione di valore del patrimonio mobiliare in conseguenza di estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi da ente oggetto di procedure di risoluzione bancaria e di rideterminazione in riduzione del valore delle azioni di banche popolari e ne promuove la conoscenza ed utilizzo.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è così sostituito:

“3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”- Programma 05 “Interventi per le famiglie”- Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.