| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna | 
| Data: | 10/02/2017 | 
| Numero: | 4 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. | 
| Art. 2. Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi. | 
| Art. 3. Norma di abrogazione. | 
| Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria. | 
| Art. 5. Entrata in vigore. | 
§ 3.3.45 - L.R. 10 febbraio 2017, n. 4.
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca.
(B.U. 10 febbraio 2017, n. 16)
				Art. 1. Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con 
				1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con 
				2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla 
Art. 2. Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.
				1. Fino alla compiuta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, previsto dall’articolo 1 della 
				2. Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di caccia e pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della 
Art. 3. Norma di abrogazione.
				1. La 
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
				[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della