Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 28/02/2017 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”. |
Art. 3. Abrogazioni. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 1.7.22 - L.R. 28 febbraio 2017, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".
(B.U. 28 febbraio 2017, n. 23)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis alla
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Campagna informativa.
1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.”.
Art. 3. Abrogazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.