Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 27/12/2016 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 65/2014 |
Art. 2. Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 65/2014 |
Art. 3. Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo. Modifiche all' articolo 153 ter della l.r. [...] |
Art. 4. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009 |
Art. 5. Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana |
Art. 6. Disposizioni transitorie |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 5.1.135 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 91.
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.
(B.U. 30 dicembre 2016, n. 58)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m, v, z, e l’articolo 69 dello Statuto;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, è necessario definire nel dettaglio le procedure di approvazione dell'atto di ricognizione riconducendole alla fattispecie delle varianti semplificate e, di conseguenza, integrarne i contenuti;
2. Per esigenze di parità di trattamento, è necessario assicurare a tutti i membri della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di missione, qualora esterni all’amministrazione regionale;
3. La
4. Al fine di favorire un graduale esaurimento della
5. È necessario realizzare il programma di opere ed interventi oggetto dell’accordo approvato con la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio - Sistema fluviale dell'Arno) e stipulato con le Province di Arezzo, Firenze e Pisa in data 10 ottobre 2014;
6. L'attuazione del programma per la realizzazione degli interventi previsti nell’accordo di cui al punto 6 , è stata avviata solo dalla Provincia di Pisa, mentre con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze non è stata data attuazione, anche in ragione del riordino istituzionale a cui ha dato luogo la
7. Con riferimento alle Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, la Regione mantiene l’interesse all'attuazione del programma medesimo, di cui all'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014;
8. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nell’accordo stipulato in data 10 ottobre 2014, con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, è necessario prevedere il subentro dei comuni territorialmente interessati alla realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo, qualora tali comuni intendano rispettare gli stessi obblighi inizialmente previsti per le rispettive province che hanno sottoscritto, provvedendo alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente ad oggetto gli stessi interventi;
9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Interventi di rigenerazione urbana
Art. 1. Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 125 della
1. Il comma 2 dell’articolo 125 della
“2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all’articolo 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.”.
2. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 3 dell’articolo 125 della
“3 bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare;
3 ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101;
3 quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all’articolo 126.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 125 della
“4 bis. L’approvazione dell’atto di ricognizione di cui al comma 2, costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all’esproprio.”.
Art. 2. Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 126 della
1. Al comma 5 dell’articolo 126 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 126 della
“5 bis. Qualora i soggetti che propongono il piano di interventi non siano proprietari di tutte le aree indicate nel piano, al fine di consentire l´attuazione degli interventi, il comune provvede secondo il procedimento di cui all´articolo 108.”.
CAPO II
Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo
Art. 3. Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo. Modifiche all' articolo 153 ter della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 153 ter della
“4 bis. Al membro di cui al comma 1, lettera a) sono attribuiti i gettoni e i rimborsi delle spese di cui al comma 4, se nominato tra soggetti esterni alla Regione.”.
CAPO III
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali
Art. 4. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della
Art. 5. Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana
1. Al fine di realizzare le opere e gli interventi coerenti con le finalità dell'accordo approvato con la deliberazione di Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio di rilevanza regionale “Sistema fluviale dell'Arno”), di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, per le quali è previsto un cofinanziamento da parte della Regione, è consentito il subentro dei comuni nella realizzazione delle opere e degli interventi non ancora avviati o nella modifica degli stessi, anche attraverso la previsione di nuovi interventi, qualora i comuni che intendano subentrare si impegnino a rispettare gli obblighi previsti per le province in tale accordo e a contribuire con le necessarie risorse [1].
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, per interventi rilevanti per i loro territori, subentrano nella gestione delle risorse già impegnate e non liquidate dalla Regione in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze, previo accordo con la provincia interessata e la Regione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale [2].
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 6. Disposizioni transitorie
1. I procedimenti relativi agli atti di ricognizione di cui all'articolo 125 della
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma così modificato dall'art. 23 della
[2] Comma così modificato dall'art. 23 della