§ 5.1.135 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 91.
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:27/12/2016
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 65/2014
Art. 2.  Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 65/2014
Art. 3.  Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo. Modifiche all' articolo 153 ter della l.r. [...]
Art. 4.  Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009
Art. 5.  Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana
Art. 6.  Disposizioni transitorie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.1.135 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 91.

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 58)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m, v, z, e l’articolo 69 dello Statuto;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

 

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, è necessario definire nel dettaglio le procedure di approvazione dell'atto di ricognizione riconducendole alla fattispecie delle varianti semplificate e, di conseguenza, integrarne i contenuti;

 

2. Per esigenze di parità di trattamento, è necessario assicurare a tutti i membri della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di missione, qualora esterni all’amministrazione regionale;

 

3. La l.r. 24/2009, che ha carattere di straordinarietà ed è ormai da tempo in vigore, ha già prodotto i suoi effetti, ed è necessario avviare il suo progressivo esaurimento, favorendo il conseguimento delle finalità di incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione urbanistico-edilizia dei comuni;

 

4. Al fine di favorire un graduale esaurimento della l.r. 24/2009, è opportuno stabilire la proroga al 31 dicembre 2018, non ulteriormente reiterabile, delle misure previste nella l.r. 24/2009, stabilendo al contempo che, qualora i comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di premialità nell'ambito della disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente dei propri strumenti urbanistici, tali comuni possono escludere, dandone espressamente atto, l’applicazione della l.r. 24/2009 nel proprio territorio;

5. È necessario realizzare il programma di opere ed interventi oggetto dell’accordo approvato con la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio - Sistema fluviale dell'Arno) e stipulato con le Province di Arezzo, Firenze e Pisa in data 10 ottobre 2014;

 

6. L'attuazione del programma per la realizzazione degli interventi previsti nell’accordo di cui al punto 6 , è stata avviata solo dalla Provincia di Pisa, mentre con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze non è stata data attuazione, anche in ragione del riordino istituzionale a cui ha dato luogo la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”) e del relativo trasferimento del personale ad altri enti territoriali;

 

7. Con riferimento alle Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, la Regione mantiene l’interesse all'attuazione del programma medesimo, di cui all'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014;

 

8. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nell’accordo stipulato in data 10 ottobre 2014, con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, è necessario prevedere il subentro dei comuni territorialmente interessati alla realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo, qualora tali comuni intendano rispettare gli stessi obblighi inizialmente previsti per le rispettive province che hanno sottoscritto, provvedendo alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente ad oggetto gli stessi interventi;

 

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Interventi di rigenerazione urbana

 

Art. 1. Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 dell’articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all’articolo 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.”.

2. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 3 dell’articolo 125 della l.r. 65/2014 sono inseriti i seguenti:

“3 bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare;

3 ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101;

3 quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all’articolo 126.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 125 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“4 bis. L’approvazione dell’atto di ricognizione di cui al comma 2, costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all’esproprio.”.

 

     Art. 2. Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 dell’articolo 126 della l.r. 65/2014, le parole “L’approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all’esproprio.” sono sostituite dalle seguenti: “L’approvazione costituisce, ove occorra, integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, nonché dichiarazione di pubblica utilità.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 126 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“5 bis. Qualora i soggetti che propongono il piano di interventi non siano proprietari di tutte le aree indicate nel piano, al fine di consentire l´attuazione degli interventi, il comune provvede secondo il procedimento di cui all´articolo 108.”.

 

CAPO II

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo

 

     Art. 3. Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo. Modifiche all' articolo 153 ter della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 153 ter della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 bis. Al membro di cui al comma 1, lettera a) sono attribuiti i gettoni e i rimborsi delle spese di cui al comma 4, se nominato tra soggetti esterni alla Regione.”.

 

CAPO III

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali

 

     Art. 4. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l’applicazione della presente legge nel territorio di competenza.”.

 

     Art. 5. Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana

1. Al fine di realizzare le opere e gli interventi coerenti con le finalità dell'accordo approvato con la deliberazione di Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio di rilevanza regionale “Sistema fluviale dell'Arno”), di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, per le quali è previsto un cofinanziamento da parte della Regione, è consentito il subentro dei comuni nella realizzazione delle opere e degli interventi non ancora avviati o nella modifica degli stessi, anche attraverso la previsione di nuovi interventi, qualora i comuni che intendano subentrare si impegnino a rispettare gli obblighi previsti per le province in tale accordo e a contribuire con le necessarie risorse [1].

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, per interventi rilevanti per i loro territori, subentrano nella gestione delle risorse già impegnate e non liquidate dalla Regione in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze, previo accordo con la provincia interessata e la Regione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale [2].

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie

1. I procedimenti relativi agli atti di ricognizione di cui all'articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), già trasmessi, ai sensi del medesimo articolo 125, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento della loro trasmissione.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 78.

[2] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 78.