§ 1.2.126 - L.R. 29 novembre 2016, n. 83.
Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/11/2016
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006
Art. 2.  Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 58/2006
Art. 3.  Abrogazioni


§ 1.2.126 - L.R. 29 novembre 2016, n. 83.

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.

(B.U. 12 dicembre 2016, n. 54)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale);

 

Considerato quanto segue:

 

1. E’ necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale), la parola: “manifestazioni” è sostituita dalla seguente: “iniziative”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 le parole: “in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.” sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 è aggiunta la seguente:

“b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.”.

 

     Art. 2. Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro

1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 3. Abrogazioni

1. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006 sono abrogati.