Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 cave e torbiere |
Data: | 23/11/2016 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 |
§ IV.2.5 - L.R. 23 novembre 2016, n. 33.
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)
(B.U. 25 novembre 2016, n. 136)
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1
1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del 21 maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 e della
a) le attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo 35 della
b) le attività estrattive autorizzate ai sensi della .
c) le domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della
2. Ai fini dell’avvio delle procedure gli interessati devono presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di VINCA, dando evidenza al Servizio regionale attività estrattive dell’avvenuto deposito della suddetta istanza entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In assenza del predetto adempimento l’attività estrattiva è da intendersi sospesa ad ogni effetto di legge, fino ad avvenuto adempimento.
3. I procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione Puglia e sono finalizzati, in particolare, a individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all’attività esistente.”.