§ 5.3.91 - L.R. 20 marzo 2017, n. 2.
Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:20/03/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2010)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 3/2010)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 3/2010)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/2010)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/2010)
Art. 7.  (Sospensione dei procedimenti di decadenza)
Art. 8.  (Disposizioni in materia di fondo sociale)
Art. 9.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 10.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 5.3.91 - L.R. 20 marzo 2017, n. 2.

Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

(B.U. 23 marzo 2017, n. 12)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)

1. L'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Nucleo richiedente)

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;

b) figli minori del richiedente;

c) altro genitore di figli minori del richiedente;

d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2010)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 3/2010, dopo le parole "contratto matrimonio" sono aggiunte le seguenti: ", unione civile o convivenza di fatto".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 3/2010)

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2010, le parole "conviventi more uxorio" sono sostituite dalle seguenti: "parti dell'unione civile o conviventi di fatto".

2. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: "m) richiedenti che contraggono matrimonio, unione civile o conviventi di fatto entro la data di scadenza del bando di concorso o che l'hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso;".

3. La lettera t) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: "t) coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto superstiti, ovvero figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto superstiti o figlio di caduti sul lavoro.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 3/2010)

1. L'articolo 13 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Successione nella domanda e nell'assegnazione)

1. In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione, nell'ordine, il coniuge, i figli, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all'articolo 4, comma 1.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, dell'unione civile o della convivenza normata da contratto, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla decisione del giudice od alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale. In caso di cessazione della convivenza non normata da contratto, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in favore del convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore del soggetto con situazione economica più sfavorevole.

3. Se l'assegnatario, titolare della convenzione di locazione da almeno cinque anni, chiede la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, i componenti del nucleo richiedente possono subentrare nella convenzione secondo l'ordine indicato al comma 1. Il subentrante, purché risulti anagraficamente residente nell'alloggio da almeno tre anni, presenta domanda di voltura della convenzione di locazione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario.

4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Nel caso previsto al comma 3, l'ente gestore verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di locazione, che siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale chi si trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo richiedente.".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale, nonché di disagi abitativi di carattere sociale e di riduzione della morosità, si ricorre a:

a) programmi di mobilità dell'utenza predisposti dall'ente gestore;

b) cambi alloggio su richiesta dell'assegnatario;

c) cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: "2. L'ente gestore dispone la mobilità dell'utenza qualora venga meno l'esigenza per il nucleo di disporre di un alloggio privo di barriere architettoniche o per ragioni di tutela della civile convivenza.".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/2010)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 3/2010, le parole "per un periodo superiore a tre mesi" e la parola "non" sono soppresse.

 

     Art. 7. (Sospensione dei procedimenti di decadenza)

1. I procedimenti di decadenza avviati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2010 e l'esecuzione delle decadenze già pronunciate ai sensi della medesima disposizione sono sospesi fino all'approvazione della modifica dell'articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 'Norme in materia di edilizia sociale') e sono rivalutati sulla base delle nuove disposizioni regolamentari comprendenti anche forme di tutela degli assegnatari, contemperando gli interessi degli enti coinvolti.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di fondo sociale)

1. Al fine di una revisione delle disposizioni sul fondo sociale, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente in ordine ai criteri da adottare, può avviare una sperimentazione per ambiti territoriali circoscritti, previo confronto con le agenzie territoriali per la casa e i comuni.

2. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente in ordine agli esiti della sperimentazione di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.