§ 3.10.27 - L.R. 23 luglio 2016, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:23/07/2016
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.10.27 - L.R. 23 luglio 2016, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne)

(B.U. 1 agosto 2016, n. 29)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 4 le parole "è vietato" sono sostituite dalle parole "sono obbligatori";

b) dopo la lettera f) del comma 4 è aggiunta la seguente: "f-bis) l'esercizio della pesca è consentito dal 1° aprile al 31 dicembre.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)

1. All'articolo 29 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nelle acque classificate di categoria "C" la pesca apre l'ultima domenica di febbraio e si chiude la prima domenica di ottobre.";

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei tratti dati in concessione, ricadenti anche nei corsi d'acqua di categoria "C", è possibile istituire campi di gara permanente dove si possono effettuare gare anche nei periodi di chiusura della pesca, limitatamente alla domenica ed ai giorni festivi, previa comunicazione da inoltrare alla Provincia almeno sette giorni prima del loro svolgimento. Il campo di gara permanente deve trovarsi in un tratto di fiume o torrente in cui già si effettuino immissioni di salmonidi adulti.".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.