§ 5.1.89 - L.R. 19 luglio 2016, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 “Norme edilizie per il territorio agricolo”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:19/07/2016
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/1990)


§ 5.1.89 - L.R. 19 luglio 2016, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 “Norme edilizie per il territorio agricolo”

(B.U. 28 luglio 2016, n. 86)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/1990)

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) sono sostituiti dai seguenti:

“1. Agli effetti della presente legge sono considerate serre le strutture installate al suolo e destinate esclusivamente a colture specializzate.

2. Le serre si distinguono in:

a) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

b) serre fisse destinate a colture protette, normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con strutture e coperture stabili.

3. La realizzazione delle serre di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

4. La realizzazione delle serre di cui alla lettera b) del comma 2 è subordinata al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente in materia e all’impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.”.