§ 4.2.31 - L.R. 27 giugno 2016, n. 14.
Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 zootecnia
Data:27/06/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione allo sbarco)
Art. 2.  (Proroga dei termini)
Art. 3.  (Relazione all’Assemblea legislativa)
Art. 4.  (Invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.2.31 - L.R. 27 giugno 2016, n. 14. [1]

Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi

(B.U. 7 luglio 2016, n. 74)

 

Art. 1. (Autorizzazione allo sbarco)

1. I Consorzi di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), possono presentare, al dirigente della struttura organizzativa regionale competente, domanda di autorizzazione allo sbarco del pescato in porti non individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo regolamento regionale, situati in aree di pesca limitrofe, motivando adeguatamente la richiesta.

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente autorizza lo sbarco, previo accordo tra i Consorzi interessati e parere del Comitato di cui all’articolo 8 del r.r. 6/2009 e della competente Direzione marittima, nel rispetto delle finalità sottese al controllo dell’attività di pesca, in particolare le esigenze di sicurezza degli operatori.

 

     Art. 2. (Proroga dei termini)

1. Il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 31 marzo 2017.

 

     Art. 3. (Relazione all’Assemblea legislativa)

1. Entro il 31 dicembre 2016 la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente in particolare l’illustrazione:

a) delle attività svolte e dei criteri definiti per pervenire al superamento delle aree di pesca temporanea individuate ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 6/2009 e alla riduzione dello sforzo di pesca;

b) delle fonti di finanziamento individuate.

 

     Art. 4. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017, n. 11.