§ 1.10.140 - L.R. 22 febbraio 2017, n. 4.
Incorporazione del comune di Felonica nel comune di Sermide, in provincia di Mantova


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:22/02/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)
Art. 3.  (Rimborso spese)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 1.10.140 - L.R. 22 febbraio 2017, n. 4. [1]

Incorporazione del comune di Felonica nel comune di Sermide, in provincia di Mantova

(B.U. 24 febbraio 2017, n. 8, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Il comune di Felonica è incorporato nel comune di Sermide, in provincia di Mantova.

2. A seguito della consultazione popolare di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) la denominazione del comune incorporante è 'Sermide e Felonica'.

 

     Art. 2. (Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)

1. I rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune di Sermide, a seguito dell'incorporazione del comune di Felonica, sono regolati dalla provincia di Mantova, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. n. 29/2006.

 

     Art. 3. (Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Mantova, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 15.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e successivi.

2. Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e successivi.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29, come modificata dall'art. 3 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.