§ 1.10.139 - L.R. 22 febbraio 2017, n. 3.
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Arese e Bollate, nella Città metropolitana di Milano


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:22/02/2017
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali)
Art. 3.  (Rimborso spese)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Salvaguardia storico-ambientale delle aree)


§ 1.10.139 - L.R. 22 febbraio 2017, n. 3. [1]

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Arese e Bollate, nella Città metropolitana di Milano

(B.U. 24 febbraio 2017, n. 8, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Sono distaccati dal comune di Arese e aggregati al comune di Bollate, nella Città metropolitana di Milano, i territori di cui alle mappe catastali al Foglio 3 di seguito indicati e rappresentati nelle cartografie e nella relazione tecnica allegate alla presente legge: mappali n. 63, 161, 162, 1489, 1490, acque (torrente Guisa per una tratta pari a circa 1.280 metri quadrati), sede stradale (per una porzione di circa 300 metri quadrati), pari a una superficie di circa 22.830 metri quadrati, aree tutte poste a est della Strada Provinciale ex SS 233 'Varesina'.

2. Sono distaccati dal comune di Bollate e aggregati al comune di Arese, nella Città metropolitana di Milano, i territori di cui alle mappe catastali al Foglio 9 di seguito indicati e rappresentati nelle cartografie allegate alla presente legge: mappali n. 26, 39 e 40, pari a una superficie di circa 41.295 metri quadrati, aree tutte poste a ovest della strada denominata nel comune di Arese Via Monviso, sede stradale compresa.

 

     Art. 2. (Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Città metropolitana di Milano, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) e dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')).

 

     Art. 3. (Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Città metropolitana di Milano, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. 29/2006 e ai sensi dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 32/2015, nonché della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 3, quantificabili in 1.000 euro, si provvede mediante impiego delle somme stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e successivi.

 

     Art. 5. (Salvaguardia storico-ambientale delle aree)

1. I comuni di Arese e Bollate devono individuare adeguate misure di tutela finalizzate all'inserimento di un vincolo storico-ambientale delle suddette aree, sulle quali deve permanere la loro vocazione agricola ovvero la destinazione agricola.

 

(Cartografie e relazione tecnica - Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29, come modificata dall'art. 3 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.