§ 1.5.14 - L.R. 30 marzo 2017, n. 12.
Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:30/03/2017
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Cooperazione inter-istituzionale per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea)
Art. 3.  (Adempimenti amministrativi correlati agli aiuti di Stato concessi dalla Regione)
Art. 4.  (Procedura per la costituzione e per l'adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.14 - L.R. 30 marzo 2017, n. 12. [1]

Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

(B.U. 3 aprile 2017, n. 14, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117, commi primo e quinto, della Costituzione, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e degli articoli 6 e 39 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, nonché in esecuzione della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), con la presente legge detta norme finalizzate ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea.

 

     Art. 2. (Cooperazione inter-istituzionale per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 17/2011 sono aggiunte, infine, le seguenti parole 'anche tramite la costituzione di appositi tavoli tecnici permanenti.'.

2. All'articolo 6 della l.r. 17/2011 è inserito il seguente comma:

'01. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente e, per consentire l'espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la Giunta regionale condividono, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.'.

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/2011 dopo le parole 'dall'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012' sono aggiunte le seguenti: 'e dal comma 01' e alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: 'A tal fine, e per favorire il raggiungimento di una posizione unitaria tra Giunta regionale e Consiglio regionale, l'assessore competente per materia, o suo delegato, è tenuto a partecipare alle sedute delle commissioni convocate per la trattazione della risoluzione.'.

 

     Art. 3. (Adempimenti amministrativi correlati agli aiuti di Stato concessi dalla Regione)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 17/2011 è aggiunto il seguente:

'Art. 11 bis. (Aiuti di Stato)

1. Le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea.

2. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.'.

 

     Art. 4. (Procedura per la costituzione e per l'adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale)

1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 17/2011 come introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge è aggiunto il seguente:

'Art. 11 ter. (Procedura per la costituzione e per l'adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale)

1. La Regione approva con legge la costituzione e la partecipazione tramite adesione a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013, del 17 dicembre 2013, e ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

2. Alle procedure di partecipazione o costituzione di un GECT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) in quanto compatibili.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione alle procedure di partecipazione avviate dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea).'.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.