Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.9 attività ricreative e sportive |
Data: | 24/10/2016 |
Numero: | 0201 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Spesa ammissibile) |
Art. 3. (Attività istruttoria) |
Art. 4. (Presentazione delle domande) |
Art. 5. (Casi di esclusione) |
Art. 6. (Criteri di valutazione) |
Art. 7. (Determinazione della graduatoria) |
Art. 8. (Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione) |
Art. 9. (Tipologia delle spese ammissibili) |
Art. 10. (Rendicontazione del contributo) |
Art. 11. (Rideterminazione del contributo) |
Art. 12. (Revoca del contributo) |
Art. 13. (Presentazione delle domande) |
Art. 14. (Casi di esclusione) |
Art. 15. (Criteri di valutazione e priorità) |
Art. 16. (Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione) |
Art. 17. (Tipologia delle spese ammissibili) |
Art. 18. (Rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo) |
Art. 19. (Presentazione delle domande) |
Art. 20. (Casi di esclusione) |
Art. 21. (Criteri di valutazione) |
Art. 22. (Concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo) |
Art. 23. (Tipologia delle spese ammissibili) |
Art. 24. (Revoche) |
Art. 25. (Presentazione della domanda) |
Art. 26. (Casi di esclusione) |
Art. 27. (Concessione e erogazione del finanziamento) |
Art. 28. (Tipologia delle spese ammissibili) |
Art. 29. (Rendicontazione del contributo) |
Art. 30. (Rideterminazione del finanziamento) |
Art. 31. (Revoca del finanziamento) |
Art. 32. (Beneficiari dei finanziamenti) |
Art. 33. (Modalità di presentazione della domanda, e di concessione e di rendicontazione dell’intervento finanziario) |
Art. 34. (Presentazione delle domande) |
Art. 35. (Casi di esclusione) |
Art. 36. (Criteri di valutazione) |
Art. 37. (Determinazione della graduatoria) |
Art. 38. (Misura del contributo, modalità di concessione e di erogazione) |
Art. 39. (Tipologia delle spese ammissibili) |
Art. 40. (Rendicontazione del contributo) |
Art. 41. (Rideterminazione del contributo) |
Art. 42. (Revoca del contributo) |
Art. 43. (Presentazione della domanda) |
Art. 44. (Casi di esclusione) |
Art. 45. (Concessione ed erogazione del contributo) |
Art. 46. (Tipologia delle spese ammissibili) |
Art. 47. (Rendicontazione del contributo) |
Art. 48. (Rideterminazione del contributo) |
Art. 49. (Revoca del contributo) |
Art. 50. (Modulistica) |
Art. 51. (Modalità di comunicazione dell’assegnazione dei contributi) |
Art. 52. (Disposizioni di rinvio) |
Art. 53. (Abrogazioni) |
Art. 54. (Entrata in vigore) |
§ 5.9.68 - D.P.G.R. 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.
Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico inmateria di sport).
(B.U. 26 ottobre 2016, n. 43 - S.O. 28 ottobre 2016, n. 48)
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. (Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport), in attuazione dell’articolo 29 della
Art. 2. (Spesa ammissibile)
1. Nell’ambito della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, la
spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
a) è relativa esclusivamente all’iniziativa finanziata;
b) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo;
c) è sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di
contributo entro e non oltre il termine di rendicontazione dello stesso.
2. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate e escluso
l’importo del contributo richiesto ai sensi della normativa regionale cui si riferisce la
domanda di contributo.
Art. 3. (Attività istruttoria)
1. Attraverso l’attività istruttoria, si accerta l’ammissibilità delle domande,
verificandone la completezza e la regolarità. Il Servizio dell’Amministrazione regionale,
competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio, può chiedere, una sola
volta, eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori, assegnando il termine perentorio
di quindici giorni per la presentazione delle stesse. Trascorso inutilmente il termine di
quindici giorni, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento
resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto dei termini
suindicati.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE. (Contributi per manifestazioni sportive)
Art. 4. (Presentazione delle domande)
1. I soggetti di cui all’articolo 11 della legge presentano al Servizio domanda di
concessione del contributo con le modalità di cui al comma 2.
2. Le domande di concessione del contributo, sottoscritte dal legale rappresentante
del soggetto richiedente, con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di
bollo, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all’allegato A, a pena di
inammissibilità, esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web per la
presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it.
3. I termini per la presentazione delle domande decorrono dall’ 1 novembre alle ore
12 del termine perentorio del 30 novembre, dell’anno precedente a quello di realizzazione
delle manifestazioni sportive. Le domande presentate al di fuori di tali termini vengono
archiviate d’ufficio.
4. Le domande di contributo vengono presentate per le manifestazioni sportive che
si svolgono nell’arco temporale che va dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di
presentazione delle domande al 30 aprile dell’anno dopo.
5. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola manifestazione
sportiva. Può essere presentata una sola domanda di contributo; in caso di presentazione di
più domande da parte dello stesso soggetto, verrà valutata quella riportante il numero
inferiore del codice apposto alla domanda in sede di compilazione on line.
6. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del
Servizio, oppure, se variato successivamente all’ultima trasmissione;
b) relazione illustrativa dellamanifestazione sportiva che si intende realizzare;
c) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, per la realizzazione della
manifestazione sportiva, articolato nelle singole voci di spesa di cui all’articolo 9,
comma 1, e con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella
richiesta all’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 11 della legge;
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Art. 5. (Casi di esclusione)
1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all’articolo 11 della legge:
a) le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui all’articolo 4, comma 3;
b) le domande non compilate e convalidate on line, come previsto all’articolo 4,
comma 2;
c) le domande prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
d) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive, di rilievo nazionale,
internazionale e transfrontaliero, che si svolgono interamente fuori del territorio
della regione Friuli Venezia Giulia ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede
operativa nel territorio regionale;
e) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive di rilievo regionale che si
svolgono al di fuori del territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori non hanno
sede operativa nel territorio regionale;
f) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore ad euro 6.000,00;
g) le domande che prevedono la realizzazione della manifestazione sportiva da parte di
un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;
h) le domande che si riferiscono a più di una manifestazione sportiva.
Art. 6. (Criteri di valutazione)
1. Le manifestazioni sportive di cui all’articolo 11, comma 1, della legge, sono
valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati
parametri, con l’attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3,
secondo quanto espresso nell’allegato A:
a) storicità, intesa come numero delle edizioni svolte comprensivo di quella oggetto
della domanda di contributo ;
b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento della manifestazione;
c) rilevanza della manifestazione, in relazione alla valenza regionale/transfrontaliera,
valenza nazionale, valenza internazionale;
d) numero degli atleti partecipanti;
e) indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale,
nazionale o internazionale;
f) mediaticità di livello regionale, nazionale o diretta/differita televisiva;
g) impatto territoriale/sociale rappresentato da: l’organizzazione di eventi collaterali
alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilità, la
presenza di testimonials sportivi di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi
tre requisiti viene assegnato 1 punto;
h) livello degli atleti partecipanti, quali nazionali di categoria giovanile, nazionali
assoluti, internazionali assoluti;
i) impegno finanziario, quale quota di partecipazione finanziaria richiesta al Servizio
competente in rapporto al costo totale della manifestazione;
l) dimensioni organizzative, date dal numero delle associazioni sportive, operanti nel
territorio regionale, che collaborano ufficialmente all’organizzazione della
manifestazione mediante l’apporto di beni e servizi, esclusi i conferimenti in denaro.
Art. 7. (Determinazione della graduatoria)
1. Sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, ai fini della formulazione della
graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, comma 1, è acquisito il parere
della Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente e composta
dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di Presidente, dal Direttore del Servizio
o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, da un dipendente del Servizio di
categoria non inferiore a C. Della Commissione fanno parte inoltre: il Presidente del
Comitato regionale del Coni o un suo delegato, e tre esperti in materia di sport, designati
dal Comitato regionale del Coni, aventi adeguata conoscenza dell’attività sportiva nel
territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate. Il Presidente del Comitato
regionale del Coni e gli esperti dallo stesso designati si astengono sulle eventuali domande
di contributo presentate dal Comitato regionale del Coni e dalle articolazioni territoriali
sovracomunali dello stesso. Su disposizione del Presidente della Commissione, la
medesima può essere integrata con i legali rappresentanti delle Federazioni sportive di
riferimento senza diritto di voto.
2. Le sedute della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente, o, in
caso di sua assenza, dal vice Presidente. La Commissione ha sede presso il Servizio, che
assicura anche le funzioni di segreteria e di verbalizzazione.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, o, in caso di
sua assenza, dal vice Presidente.
4. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati i dati necessari per la
valutazione del punteggio relativo a uno o più parametri, viene assegnato 0.
5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, entro centoventi giorni dal
termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente,
sono approvati:
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle manifestazioni
sportive da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo
ma non finanziabili per carenza di risorse;
b) l’elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo, con la sintesi
delle motivazioni di non ammissibilità.
6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si
procede allo scorrimento della graduatoria.
Art. 8. (Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione)
1. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo,
calcolato in base ai criteri di cui all’articolo 6, è stabilita annualmente con decreto del
Direttore centrale competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non
superiore a euro 50.000,00. La misura del contributo è determinata, in ordine decrescente
rispetto alla misura massima stabilita, riducendo tale misura della percentuale massima del
7 percento per ogni punto in meno assegnato; tale percentuale è stabilita annualmente con
Decreto del Direttore centrale.
2. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 1, non può essere
superiore al 100 percento della spesa ammissibile di cui alla domanda. La misura del
contributo è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:
a) se l’importo del contributo risulta essere superiore al 100 percento della spesa
ammissibile di cui alla domanda;
b) se l’importo del contributo risulta superiore all’importo richiesto.
3. Le iniziative sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria fino alla
concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio di
ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del
codice apposto alla domanda in sede di compilazione online.
4. Il Servizio concede e liquida il contributo regionale, entro novanta giorni dalla
approvazione della graduatoria di cui all’articolo 7, comma 5, compatibilmente con i vincoli
posti dal patto di stabilità.
5. I contributi assegnati sono concessi e liquidati in via anticipata, su richiesta del
beneficiario, in un’unica soluzione.
Art. 9. (Tipologia delle spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente
riconducibili all’iniziativa oggetto della domanda di contributo, aventi ad oggetto:
a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non
di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e
collaboratori;
b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa
fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di
pagamento o parcelle;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l’allestimento delle sedi di svolgimento
dell’iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’iniziativa;
h) spese per l’assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti
l’iniziativa;
i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle
organizzazioni sportive.
2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze
passive, le spese relative all’acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a
interventi strutturali e le spese per l’acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari
allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto
beneficiario.
Art. 10. (Rendicontazione del contributo)
1. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all’articolo
42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso), per i beneficiari ivi previsti; per i
beneficiari diversi da quelli indicati all’articolo 42 della
rendicontazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità di cui all’articolo 43
della
a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all’utilizzo del
contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale.
2. Ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari presentano
inoltre a firma del legale rappresentante:
a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;
b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli
altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la
stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare
l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
3. Le spese sono rendicontate fino all’ammontare complessivo del contributo.
4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate
nel preventivo di cui alla domanda. Le spese di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), sono
ammesse a contributo per una quota massima del 50 percento delle spese rendicontate di
cui al comma 3; le spese organizzative di cui all’articolo 9 comma 1, lettera e), sono
ammesse a contributo per una quota massima del 20 percento delle spese rendicontate di
cui al comma 3.
5. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato nel
decreto di concessione del contributo del Direttore del Servizio.
6. Il beneficiario del contributo concesso e liquidato, qualora non adempia
all’obbligo della rendicontazione entro il termine di cui al comma 5 e con le modalità di cui
al presente articolo, non può presentare domanda di contributo ai sensi del presente
regolamento per gli esercizi finanziari successivi, se non a avvenuta restituzione di quanto
percepito con le modalità di cui all’articolo 49 della
Art. 11. (Rideterminazione del contributo)
1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dal rendiconto relativo all’iniziativa
finanziata emerga che:
a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l’importo
del contributo rendicontato è superiore o almeno pari al 50 percento del contributo
concesso; in caso contrario si procede alla revoca dell’intero contributo.
Art. 12. (Revoca del contributo)
1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di
scadenza di presentazione della rendicontazione fissato nel decreto di concessione;
c) la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti
chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
d) l’iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di
contributo;
e) in caso di mancata realizzazione nell’arco temporale previsto all’articolo 4, comma 4;
f) l’iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la
domanda di contributo;
g) l’importo rendicontato è inferiore al 50 percento dell’ammontare del contributo
concesso.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE (Contributi per eventi straordinari)
Art. 13. (Presentazione delle domande)
1. La domanda per la concessione del contributo di cui all’articolo 12 della legge è
presentata al Servizio almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento, corredata
della seguente documentazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del
Servizio, oppure, se variato successivamente all’ultima trasmissione;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante che ha sottoscritto la domanda;
c) relazione chiara e dettagliata dell’evento, con l’evidenza del luogo e del periodo di
svolgimento;
d) preventivo analitico delle entrate e delle spese non inferiori a euro 6.000,00,
esclusivamente riferito all’evento sportivo;
e) descrizione chiara delle circostanze che non hanno consentito l’inserimento
dell’evento nella programmazione ordinaria del soggetto richiedente, per l’anno in
cui viene presentata la domanda;
f) verbale del competente organo, quale la Federazione sportiva nazionale o la
Disciplina associata o l’Ente nazionale di promozione sportiva, relativo
all’assegnazione dell’organizzazione dell’evento straordinario al soggetto
individuato, con l’indicazione dei motivi oggettivi che non hanno consentito di
effettuare l’assegnazione in data precedente, con l’indicazione dei criteri di
individuazione del soggetto assegnatario ed inoltre l’indicazione della valenza
nazionale o internazionale dell’evento.
Art. 14. (Casi di esclusione)
1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all’articolo 12 della legge:
a) le domande prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
b) le domande di contributo per gli eventi sportivi, di rilievo nazionale e internazionale,
che si svolgono fuori dal territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori
realizzatori non hanno la sede operativa nel territorio regionale;
c) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore a euro 6.000,00;
d) le domande che prevedono la realizzazione dell’evento sportivo da parte di un
soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda e al quale è stata
assegnata la relativa organizzazione;
e) le domande prive della documentazione di cui all’articolo 13.
Art. 15. (Criteri di valutazione e priorità)
1. Gli eventi sportivi straordinari sono valutati sulla base dei criteri di cui all’articolo
6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l).
2. Il Servizio può richiedere al Comitato regionale del Coni la verifica dei requisiti di
cui all’articolo 12 della legge.
3. La procedura di accesso al contributo è valutativa a sportello; la priorità è data
dall’ordine cronologico di presentazione della domanda attestato dal numero progressivo di
protocollo apposto dall’Ufficio protocollo del Servizio.
Art. 16. (Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda, è riscontrata e attestata la sussistenza delle circostanze di
cui all’articolo 12, comma 3, della legge. Sulla base di tale deliberazione ed entro novanta
giorni dalla data di adozione della stessa, il Servizio concede e liquida il contributo,
compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, fissando le modalità e i
termini del rendiconto dell’utilizzo del contributo concesso.
2. La misura del contributo è determinata calcolando il punteggio conseguito in
applicazione dei criteri di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), sulla
base degli importi contributivi risultanti dall’ultima graduatoria approvata ai sensi
dell’articolo 7; in ogni caso la misura massima dell’importo concedibile è pari a euro
20.000,00.
3. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 2, non può essere
superiore al 100 percento della spesa ammissibile di cui alla domanda. La misura del
contributo è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:
a) se l’importo del contributo risulta essere superiore al 100 percento della spesa
ammissibile di cui alla domanda;
b) se l’importo del contributo risulta superiore all’importo richiesto.
4. Il contributo è concesso e liquidato anticipatamente, su richiesta del beneficiario,
in un’unica soluzione.
Art. 17. (Tipologia delle spese ammissibili)
1. Per l’individuazione della tipologia delle spese ammissibili a contributo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 9.
Art. 18. (Rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo)
1. Per le modalità di rendiconto del contributo e per l’eventuale rideterminazione del
contributo concesso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE (Contributi annui a enti di promozione sportiva)
Art. 19. (Presentazione delle domande)
1. La domanda di contributo di cui all’articolo 13 della legge, sottoscritta dal legale
rappresentante del Comitato regionale dell’Ente di promozione sportiva, di seguito
denominato Ente, è presentata al Servizio utilizzando il modello di cui all’allegato B,
reperibile sul sito web www.fvgsport.it, nei termini dall’1 al 28 febbraio di ogni anno,
unitamente alla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del
Servizio, oppure, se variato successivamente all’ultima trasmissione;
b) composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell’Ente;
c) bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dell’anno per il quale è presentata la
domanda di contributo e ultimo bilancio consuntivo approvato;
d) programma dell’attività che l’Ente intende svolgere nel territorio regionale per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali riferito all’anno per il quale è
presentata la domanda;
e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Art. 20. (Casi di esclusione)
1. Sono inammissibili le domande di contributo:
a) presentate oltre il termine di cui all’articolo 19, comma 1;
b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 13
della legge;
c) non regolarizzate entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1;
d) prive della firma del legale rappresentante.
Art. 21. (Criteri di valutazione)
1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell’entità del
contributo si applicano i seguenti criteri:
a) una quota pari al 20 percento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in
misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;
b) una quota pari al 50 percento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in
misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell’Ente, come risultante dai
parametri di cui al comma 2;
c) una quota pari al 30 percento della dotazione dello stanziamento viene destinata al
finanziamento dell’attività dell’ente in relazione alla rilevanza dell’attività stessa.
Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell’attività
organizzata dall’Ente nell’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i
limiti di cui al comma 7.
2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell’Ente sono assunti i
seguenti parametri:
a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale;
b) numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente
iscritte al registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il
tesseramento deve avere durata almeno semestrale nell’anno di riferimento di cui al
comma 4.
3. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza
organizzativa dell’Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti
punteggi:
a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato
da due a sei punti così determinato:
1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati
territoriali;
2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre
comitati territoriali;
3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro
comitati territoriali;
b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato
da uno a tre punti così determinato:
1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive
dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non
superiore a cento;
2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive
dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a
cento e non superiore a duecento;
3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive
dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a
duecento;
c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato
da uno a tre punti così determinato:
1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;
2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non
superiore a 10 mila;
3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.
4. Per l’applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi
all’anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.
5. Ai fini della valutazione della rilevanza dell’attività organizzata dall’Ente sono
assunti i seguenti parametri:
a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative
analoghe;
b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici,
dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica
sportiva;
c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di
indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
6. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza
dell’attività organizzata dall’Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:
a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato
da uno a tre punti da attribuire all’attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così
determinato:
1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile
e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da
almeno dieci UTI della regione;
2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale,
nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive
provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane
ovvero dall’Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;
3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale
che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI
della regione e da almeno due regioni italiane oppure da almeno altre due
nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);
b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio così
determinato:
1) un punto all’attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;
2) un punto all’attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;
3) un punto all’attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente
svolta;
4) un punto all’attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta
con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie
deboli;
c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto
per l’attività sussidiaria eventualmente svolta.
7. La misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla
somma degli importi risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
non può comunque eccedere l’80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né
il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.
Art. 22. (Concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo)
1. Con decreto del Direttore centrale competente, entro novanta giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, viene adottato il riparto dei fondi per
l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’attività istituzionale degli enti di cui all’articolo
13 della legge.
2. Il Servizio concede e liquida i contributi assegnati in via anticipata, su richiesta del
beneficiario, in un’unica soluzione, entro sessanta giorni dall’adozione del riparto.
3. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta la
documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all’articolo 43
della
a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all’utilizzo del
contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale.
4. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, lettera
a), presentano a firma del legale rappresentante:
a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;
b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli
altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la
stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare
l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
5. Le spese sono rendicontate fino all’ammontare del contributo concesso.
6. Le spese generali di funzionamento di cui all’articolo 23, comma 1, lettera m), si
considerano ammissibili fino al 20 percento del contributo concesso.
Art. 23. (Tipologia delle spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a contributo le sotto riportate spese, riconducibili direttamente
alle attività ludico motorie e sportive, formative e di promozione e diffusione della pratica
sportiva che l’Ente sostiene per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:
b) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive
non di lusso, per tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e
collaboratori;
c) compensi a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in
questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di
pagamento o parcelle;
d) affitto di impianti sportivi e costi per l’allestimento delle sedi di svolgimento
dell’iniziativa;
e) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
f) acquisto di attrezzature sportive;
g) spese di cancelleria, postali, telefoniche;
h) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
i) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione delle attività;
j) spese per l’assistenza sanitaria, quali spese mediche strettamente inerenti l’attività;
l) spese per coperture assicurative;
m) spese generali di funzionamento, con esclusione delle spese relative a interventi
strutturali, nella quota massima del 20 percento dell’importo del contributo.
Art. 24. (Revoche)
1. Alla revoca del contributo concesso si procede:
a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di
scadenza di presentazione della rendicontazione;
b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e,
richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine
assegnato;
c) se le iniziative realizzate non corrispondono a quelle programmate;
d) se l’importo rendicontato è inferiore al 50 per cento del contributo concesso.
CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL ’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE. (Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)
Art. 25. (Presentazione della domanda)
1. Il soggetto di cui all’articolo 14, comma 1, della legge, presenta al Servizio la
domanda di contributo dall’1 al 28 febbraio di ogni anno.
2. La domanda, a firma del legale rappresentante, è corredata da:
a) relazione illustrativa chiara ed esaustiva del programma delle iniziative di
formazione e di aggiornamento;
b) preventivo analitico delle entrate e delle uscite riferito esclusivamente alla predetta
attività oggetto della domanda di finanziamento;
c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Art. 26. (Casi di esclusione)
1. Costituisce causa di esclusione dal finanziamento:
a) la domanda priva della firma del legale rappresentante;
b) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all’articolo3, comma1;
c) la domanda riferita a un programma di iniziative non riconducibili nell’attività di
formazione e aggiornamento dei soggetti previsti dalla legge;
d) la domanda priva della documentazione di cui all’articolo 25, comma 2.
Art. 27. (Concessione e erogazione del finanziamento)
1. A seguito della positiva conclusione dell’attività istruttoria, il Servizio concede il
finanziamento e liquida in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100
percento dell’importo del finanziamento stesso.
Art. 28. (Tipologia delle spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa riconducibili
direttamente alle attività di cui all’articolo 14, comma 1, della legge, aventi ad oggetto:
a) compensi e rimborso spese per vitto e trasferimento per docenti, dirigenti sportivi,
tecnici, operatori, allenatori;
b) materiale didattico, libri, video, abbonamenti a riviste sportive;
c) stampa di inviti e locandine per la pubblicazione dell’attività;
d) affitto di impianti e costi per l’allestimento delle sedi dell’attività;
e) noleggio di attrezzature e di mezzi di trasporto;
f) spese organizzative, quali le spese di cancelleria, postali, telefoniche.
Art. 29. (Rendicontazione del contributo)
1. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all’articolo
42 della
rappresentante:
a) una relazione chiara e esaustiva dell’attività svolta, oggetto del finanziamento;
b) il bilancio consuntivo dell’attività svolta oggetto del finanziamento.
2. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio ed è fissato nel decreto di
concessione del finanziamento.
Art. 30. (Rideterminazione del finanziamento)
1. Il finanziamento regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto
relativo all’attività finanziata emerga che:
a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
Art. 31. (Revoca del finanziamento)
1. Alla revoca del finanziamento concesso si procede nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio
di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione;
c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e,
richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine
assegnato;
d) se l’attività realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di
finanziamento;
e) in caso di mancata realizzazione nell’anno di concessione del finanziamento;
f) se l’attività viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la
domanda di finanziamento.
CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL ’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE. (Interventi per la valorizzazione del talento sportivo)
Art. 32. (Beneficiari dei finanziamenti)
1. Possono beneficiare del finanziamento annuo previsto, a favore del Comitato
regionale della Federazione Italiana di atletica leggera (FIDAL) dall’articolo 16, comma 1,
lettera a) della legge, i seguenti soggetti:
a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
1) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
2) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di
presentazione della domanda da parte del Comitato regionale della FIDAL, in
società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera
interrotto dall’espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo
sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello
stesso;
3) appartenenza, nell’anno di presentazione della domanda da parte del Comitato
regionale FIDAL, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse,
seniores e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell’anno precedente, il
27° anno di età;
4) essersi classificati, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in
una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti, allievi, juniores,
promesse, seniores;
b) atleti e atlete che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda, vengono convocati dalle
nazionali italiane in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati
mondiali e europei, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali
assolute, oppure vincono un titolo italiano assoluto;
c) tecnici sportivi tesserati FIDAL, purché allenatori degli atleti o atlete di cui alle
lettere a) e b);
d) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o Aziende del sistema sanitario
regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante
convenzioni con la FIDAL.
2. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale
del CONI, dall’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge i seguenti soggetti:
a) Atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso
del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli
incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;
2) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
3) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di
presentazione della domanda da parte del Comitato regionale del CONI, in
società sportive del Friuli Venezia Giulia;
4) riconoscimento da parte del Comitato stesso quali atleti di talento, in base al
conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i
parametri stabiliti dalle rispettive Federazioni;
b) tecnici iscritti al CONI del Friuli Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti e delle
atlete di cui alla lettera a);
c) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o Aziende del sistema sanitario
regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante
convenzioni con il CONI.
3. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI destinano non
meno del 70 per cento del finanziamento regionale annuale in favore di atleti e atlete aventi
i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Il restante importo è destinato allo svolgimento di
programmi di studio e di sorveglianza medica.
Art. 33. (Modalità di presentazione della domanda, e di concessione e di rendicontazione dell’intervento finanziario)
1. I termini di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all’articolo 16,
comma 1, della legge decorrono dall’1 al 28 febbraio di ogni anno.
2. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI presentano al
Servizio a corredo della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, il programma
annuale delle iniziative di cui all’articolo 16, comma 1, della legge e il relativo preventivo
delle entrate e delle spese.
3. A seguito della positiva conclusione dell’attività istruttoria, il Servizio concede il
finanziamento e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100
percento dell’importo del finanziamento stesso.
4. La rendicontazione del contributo è effettuata, entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello della concessione dei finanziamenti, dal Comitato regionale della FIDAL
con le modalità previste all’articolo 43 della
del CONI con le modalità previste all’articolo 42 della
regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI, presentano inoltre, a firma del legale
rappresentante, la seguente documentazione:
a) l’elenco dei beneficiari;
b) la relazione illustrativa delle iniziative svolte nell’anno di riferimento della domanda
di concessione;
c) una dichiarazione attestante che il finanziamento regionale è stato interamente
utilizzato per la realizzazione della attività oggetto del finanziamento.
CAPO VII
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA
LEGGE. (Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità)
Art. 34. (Presentazione delle domande)
1. Per accedere ai contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con
disabilità i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge, presentano la domanda di
concessione del contributo al Servizio dall’1 al 31 gennaio di ogni anno, utilizzando i modelli
di cui agli allegati C e D, reperibili sul sito web istituzionale della Regione.
2. Le domande di contributo vengono presentate per le iniziative che si svolgono
nell’anno di presentazione delle stesse.
3. Per le iniziative di cui all’articolo 18, comma 1, della legge, riguardanti
l’organizzazione di manifestazioni sportive, la domanda può riferirsi, a pena di
inammissibilità, a una solamanifestazione.
4. Per le iniziative di cui all’articolo 18, comma 1, della legge, riguardanti l’acquisto di
attrezzature specializzate, equipaggiamenti, mezzi necessari al trasporto delle persone con
disabilità, la domanda può riferirsi a una sola tipologia di tali interventi.
5. In caso di più domande, per le iniziative di cui al comma 3, verrà ritenuta valida la
domanda recante il punteggio più alto; per le iniziative di cui al comma 4, verrà ritenuta
valida la domanda recante il preventivo più basso.
6. Le domande debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto
richiedente sono corredate da:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del
Servizio, oppure, se variato successivamente all’ultima trasmissione;
b) una relazione illustrativa chiara e esaustiva dell’iniziativa che si intende realizzare ;
c) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, cui si riferisce il contributo,
ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all’articolo 39, con specifica evidenza
delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta dall’Amministrazione
regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge;
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
del soggetto richiedente.
7. Le domande di contributo per le iniziative di cui al comma 4 devono essere
corredate, unitamente alla documentazione di cui al comma 6 e a pena di inammissibilità, di
almeno tre preventivi, contenenti ciascuno una offerta per la fornitura delle attrezzature
specializzate o degli equipaggiamenti o dei mezzi di trasporto delle persone con disabilità.
Art. 35. (Casi di esclusione)
1. Sono inammissibili le domande di contributo:
a) non presentate nei termini di cui all’articolo 34, comma 1;
b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 2,
della legge, fatta eccezione per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 3, della legge;
c) prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
d) recanti la realizzazione dell’iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che
ha presentato la domanda di contributo;
e) non regolarizzate entro il termine di cui all’articolo 3 , comma 1;
f) inerenti le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale, che si
svolgono interamente fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
g) non corredate, in sede di presentazione della domanda, da almeno tre preventivi per
le iniziative di cui all’articolo 34, comma 4;
h) che si riferiscono a più manifestazioni sportive o a più interventi.
Art. 36. (Criteri di valutazione)
1. Le domande di contributo per l’organizzazione di manifestazioni sportive di cui
all’articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari
ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive
paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi
calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione
sportiva e a Discipline sportive associate riconosciute dal CIP;
c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi
calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all’Associazione nazionale
delle polisportive dilettantistiche per l’integrazione sociale (ANPIS);
d) manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro,
che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione in
modo continuativo di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore
dei soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai Comitati
organizzatori locali;
e) ricorrenza della manifestazione;
f) numero di atleti partecipanti;
g) partecipazione di atleti o squadre nazionali o internazionali;
h) numero di giorni effettivi di svolgimento;
i) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o
internazionale;
j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
k) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione determinato da :
organizzazione di eventi collaterali, partecipazione di scuole, presenza di
testimonials di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene
assegnato un punteggio di 0,1.
2. Le domande di contributo per l’acquisto di attrezzature specializzate, di
equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità di cui
all’articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del
Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
b) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e
Discipline associate riconosciute dal CIP;
c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all’Associazione nazionale delle
polisportive dilettantistiche per l’integrazione sociale (ANPIS);
d) acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che
prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione in
modo continuativo di manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti
diversamente abili e acquisti effettuati dai Comitati organizzatori locali.
Art. 37. (Determinazione della graduatoria)
1. In applicazione dei criteri di cui all’articolo 36, comma 1, viene assegnato a favore
di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:
a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei
rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate a
Federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP;
b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei
rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di
promozione e a Discipline associate, riconosciute dal CIP;
c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei
rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all’ANPIS;
d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza
fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione in modo
continuativo di attività e manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente
abili e per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;
e) un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della
minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all’articolo 36,
comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), come da allegato C.
2. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1, opera il
criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal
numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall’Ufficio protocollo del Servizio.
3. In applicazione dei criteri di cui all’articolo 36, comma 2, viene assegnato a favore
di ciascun intervento un punteggio così determinato:
a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Federazioni
sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP;
b) 2,5 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di
promozione sportiva e a Discipline associate riconosciute dal CIP;
c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all’ANPIS;
d) 1,5 punti per acquisti effettuati da altre associazioni e società sportive che
prevedono tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione in modo continuativo di
manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.
4. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 3, opera il
criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal
numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall’Ufficio protocollo del Servizio.
5. Con decreto del Direttore centrale competente è approvata la graduatoria,
secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a contributo e di quelle
ammissibili a contributo ma non finanziate per carenza di risorse, nonché l’elenco delle
iniziative inammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si
procede allo scorrimento della graduatoria.
Art. 38. (Misura del contributo, modalità di concessione e di erogazione)
1. In sede di riparto dei fondi per l’organizzazione delle manifestazioni sportive di cui
all’articolo 18, comma 1, della legge, almeno l’80 per cento dello stanziamento complessivo
è utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 36, comma 1, lettere a), b), c); il restante
importo, non superiore al 20 percento dello stanziamento, è utilizzato per le iniziative di cui
all’articolo 36, comma 1, lettera d).
2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è
pari a euro 10.000,00.
3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura
massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5
per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.
4. L’importo contributivo può essere pari al 100 percento della spesa ammissibile, di
cui alla domanda.
5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione
nei seguenti casi:
a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 percento della spesa
ammissibile;
b) se la misura del contributo risulta superiore all’importo del contributo richiesto dal
soggetto nella relativa domanda.
6. Le iniziative sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria fino alla
concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di
ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del
codice apposto dall’ufficio protocollo del Servizio.
7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in via anticipata, su richiesta
del beneficiario, l’importo contributivo nella misura del 100 percento.
Art. 39. (Tipologia delle spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente
riconducibili alla manifestazione, aventi ad oggetto:
a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive
non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori,
docenti e collaboratori;
b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e
collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o
note di pagamento o parcelle;
c) affitto di impianti e costi per l’allestimento delle sedi dell’iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget;
f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’iniziativa;
g) spese per l’assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti
all’iniziativa;
h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle
organizzazioni sportive.
2. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all’articolo 34, comma 4, le
spese per l’acquisto di mezzi necessari al trasporto dei disabili, di attrezzature specializzate
e di equipaggiamenti per lo svolgimento di attività sportive da parte di disabili, per un
importo pari alla offerta contenuta nel preventivo più basso tra quelli allegati alla domanda.
Art. 40. (Rendicontazione del contributo)
1. Ai fini della rendicontazione del contributo, il beneficiario presenta la
documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all’articolo 43
della
a) elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese in ordine all’utilizzo
del contributo, a firma del legale rappresentante.
2. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, lettera
a), presentano a firma del legale rappresentante:
a) una relazione illustrativa sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;
b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli
altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la
stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare
l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
3. Le spese sono rendicontate fino all’ammontare complessivo del contributo.
4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate
nel preventivo di cui alla domanda. Per le iniziative di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a),
le spese di vitto e alloggio sono ammesse a contributo per una quota massima del 50
percento delle spese rendicontate di cui al comma 3.
5. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio ed è fissato nel decreto di
concessione del contributo del Direttore del Servizio.
Art. 41. (Rideterminazione del contributo)
1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo
all’iniziativa finanziata:
a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l’importo
del contributo, come rideterminato, è comunque non inferiore al 50 percento del contributo
concesso, caso in cui si procede alla revoca dell’intero contributo.
Art. 42. (Revoca del contributo)
1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio
di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione;
c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta o non
corrispondente alle tipologie di spesa preventivate e, richiesti chiarimenti e
integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
d) se l’iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di
contributo;
e) in caso di mancata realizzazione nell’anno per il quale è stata presentata la
domanda di contributo;
f) se l’iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la
domanda di contributo;
g) se l’importo rendicontato è inferiore al 50 per cento dell’ammontare del contributo
concesso.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE. (Promozione dell’attività sportiva nelle scuole)
Art. 43. (Presentazione della domanda)
1. Il soggetto di cui all’articolo 20, comma 3, della legge, presenta al Servizio la
domanda di contributo per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 20, comma 2, della
legge, che si svolge nell’anno in cui è presentata la domanda.
2. I termini per la presentazione della domanda decorrono dall’1 al 31 gennaio di
ogni anno.
3. La domanda, a firma del legale rappresentante, deve essere corredata da:
a) relazione chiara ed esaustiva del progetto annuo;
b) programma dettagliato delle iniziative di cui all’articolo 20 della legge ;
c) preventivo analitico delle entrate e delle spese, relativo al progetto;
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Art. 44. (Casi di esclusione)
1. Costituisce caso di esclusione dal contributo:
a) la domanda priva della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
b) la domanda presentata da un soggetto diverso da quello di cui all’articolo 20,
comma 3, della legge;
c) la domanda priva della documentazione di cui all’articolo 43 , comma 3;
d) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1.
Art. 45. (Concessione ed erogazione del contributo)
1. A seguito della positiva conclusione dell’attività istruttoria, il Servizio concede il
contributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda, e liquida, in
via anticipata, la quota del 100 per cento dell’importo complessivo dello stesso.
Art. 46. (Tipologia delle spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese direttamente
riconducibili alla realizzazione del progetto:
a) compensi e rimborso spese vitto e trasferimento per formatori, esperti di
educazione motoria, project manager, collaboratori;
b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
c) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
d) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’attività;
e) spese per l’assistenza sanitaria strettamente inerenti l’attività;
f) spese per coperture assicurative;
g) costi relativi al materiale didattico.
2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze
passive, le spese relative all’acquisto di attrezzature, le spese relative a interventi strutturali
e le spese per l’acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento
delle iniziative oggetto di intervento contributivo, rimangono in dotazione del soggetto
beneficiario.
Art. 47. (Rendicontazione del contributo)
1. La rendicontazione del contributo è effettuata dal beneficiario con le modalità di
cui all’articolo 42 della
firma del legale rappresentante:
a) una relazione illustrativa esaustiva sulle attività svolte, in coerenza con il
programma presentato nella domanda;
b) il bilancio consuntivo dell’attività stessa.
2. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato nel
decreto di concessione del contributo del Direttore del Servizio.
3. Al fine del monitoraggio dello svolgimento del progetto, il Comitato regionale del
CONI presenta, entro il 30 luglio dell’anno, un rapporto tecnico descrittivo sullo stato di
avanzamento del progetto.
Art. 48. (Rideterminazione del contributo)
1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al
progetto finanziato:
a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
Art. 49. (Revoca del contributo)
1. La mancata presentazione della documentazione a rendiconto di cui all’articolo
47, commi 1 e 2, o la mancata realizzazione del progetto, comportano la revoca del
contributo.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50. (Modulistica)
1. Sono apportate con decreto di approvazione del Direttore centrale competente le
eventuali modifiche ai modelli A, B, C, D, di cui agli articoli, rispettivamente, 4, 19 e 34.
Art. 51. (Modalità di comunicazione dell’assegnazione dei contributi)
1. L’avvio dei procedimenti amministrativi contributivi di cui agli articoli 4 e 34 è
pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce
comunicazione individuale dell’avvio del procedimento.
2. Le graduatorie di merito delle iniziative ammissibili a contributo e di quelle non
ammissibili, con i relativi motivi di non ammissibilità, relative alle domande di contributo di
cui agli articoli 4 e 34, vengono rese note tramite le pubblicazioni nel sito web istituzionale
della Regione e tali pubblicazioni costituiscono comunicazioni individuali dell’assegnazione
dei contributi.
Art. 52. (Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
norme della
Art. 53. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati i seguenti decreti del Presidente della Regione:
a) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));
b) D.P.Reg. 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n.287)
c) D.P.Reg. 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n.287);
d) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di Promozione Sportiva dall’articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)).
Art. 54. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)