§ 5.7.183 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 22.
Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:29/12/2016
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Borsa di studio in memoria delle Portatrici Carniche)
Art. 3.  (Premio Portatrici Carniche)
Art. 4.  (Aree museali)
Art. 5.  (Recupero dei sentieri delle Portatrici Carniche)
Art. 6.  (Sezione dedicata nel sito web dell'ERPAC)
Art. 7.  (Contributi)
Art. 8.  (Comitato scientifico per le Portatrici Carniche)
Art. 9.  (Norme finanziarie)


§ 5.7.183 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 22.

Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 62)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, all'interno di un percorso di valorizzazione del ruolo della donna nella società civile, nel settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali alle donne, riconosce e valorizza la figura delle Portatrici Carniche, esempio di forza, coraggio e dedizione, come parte integrante della cultura e del patrimonio storico del Friuli Venezia Giulia da tramandare alle nuove generazioni.

 

     Art. 2. (Borsa di studio in memoria delle Portatrici Carniche)

1. È istituita, in memoria del ruolo delle Portatrici Carniche e in funzione di sensibilizzazione del ruolo della donna nella nostra società, una borsa di studio a favore di studenti universitari e delle scuole secondarie del Friuli Venezia Giulia per l'elaborazione di uno studio su tematiche connesse alla storia delle Portatrici Carniche e al ruolo delle donne nelle due guerre.

2. Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le tematiche oggetto dello studio, le modalità di richiesta, i requisiti e i criteri per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Premio Portatrici Carniche)

1. È istituito il premio biennale a valenza internazionale "Portatrici Carniche" destinato a una donna che costituisca un esempio di coraggio, forza e dedizione nel concorso alla realizzazione di una convivenza fondata su valori di pace e solidarietà.

2. L'assegnazione del premio di cui al comma 1 è effettuata dal Comitato scientifico per le Portatrici Carniche di cui articolo 8.

 

     Art. 4. (Aree museali)

1. Al fine di tenere viva, anche mediaticamente, la memoria delle Portatrici Carniche e tramandarne i valori, la Regione promuove la conservazione, la diffusione e la realizzazione di oggetti, documenti e filmati sulla loro storia presso il Museo della Grande Guerra di Timau.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere al Comune di Paluzza un contributo per la realizzazione di un'area espositiva museale dedicata alle Portatrici Carniche.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo della spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 novembre 2017. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'iniziativa, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa [1].

 

     Art. 5. (Recupero dei sentieri delle Portatrici Carniche)

1. Per valorizzare i percorsi seguiti dalle Portatrici Carniche, la Regione promuove il recupero e la fruizione culturale e turistica dei sentieri che ripercorrono i tracciati storici ancora oggi noti.

2. A tale fine la Regione è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano un contributo per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

4. Con il decreto di concessione del contributo, da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sono fissati i termini e le modalità per la rendicontazione dello stesso.

 

     Art. 6. (Sezione dedicata nel sito web dell'ERPAC)

1. Per una massima divulgazione interattiva nel mondo della storia delle Portatrici Carniche la Regione promuove la creazione di un'apposita sezione dedicata alla loro memoria nel sito web dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

 

     Art. 7. (Contributi)

1. La Regione è autorizzata a realizzare in via diretta e a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative aventi a oggetto la rievocazione della figura e dell'opera delle Portatrici Carniche, nonché per la creazione di itinerari culturali incentrati sulle Portatrici Carniche e sulla storia delle donne nelle due guerre.

2. La Giunta regionale determina, sentito il Comitato scientifico per le Portatrici Carniche di cui all'articolo 8, le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

2 bis. Nelle more della istituzione del Comitato scientifico per le Portatrici Carniche di cui all'articolo 8, la Giunta regionale determina le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, prescindendo dal parere del Comitato di cui all'articolo 8 [2].

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.

 

     Art. 8. (Comitato scientifico per le Portatrici Carniche)

1. Al fine di supportare la Regione nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge è istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato scientifico per le Portatrici Carniche, di seguito Comitato scientifico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato scientifico svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) propone iniziative di sensibilizzazione, informazione e massima diffusione della storia e dei valori delle Portatrici Carniche aventi a oggetto la rievocazione della figura e dell'opera delle Portatrici Carniche, nonché la creazione di itinerari culturali incentrati sulle Portatrici Carniche;

b) svolge le funzioni di giuria per l'assegnazione del premio di cui all'articolo 3;

c) formula pareri su ogni altro argomento inerente l'attuazione della presente legge sottoposto alla sua attenzione.

3. Il Comitato scientifico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal Presidente e da sei componenti, individuati tra: dirigenti regionali delle direzioni centrali competenti in materia di cultura, istruzione, ricerca e università, pari opportunità e/o esperti di turismo, di storia contemporanea, di gestione e valorizzazione museale, del territorio montano carnico.

4. Il Comitato scientifico è altresì composto dal vincitore della «Borsa di studio in memoria delle Portatrici Carniche» di cui all'articolo 2 e dalla vincitrice del «Premio biennale a valenza internazionale "Portatrici Carniche"» di cui all'articolo 3.

5. Fino alla proclamazione dei vincitori della borsa di studio di cui all'articolo 2 e del premio di cui all'articolo 3, il Comitato scientifico è composto dai componenti di cui al comma 3.

6. Le funzioni di segreteria del Comitato scientifico sono svolte dall'Ufficio di Gabinetto.

7. Il Comitato scientifico determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti in particolari materie trattate o persone direttamente interessate.

8. Ai componenti esterni del Comitato scientifico spetta esclusivamente un rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute.

9. I componenti del Comitato scientifico di cui al comma 3 restano in carica per cinque anni, i componenti di cui al comma 4 per due anni.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2108 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (5453) 6. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2108 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 7, per complessivi 75.000 euro, suddivisi in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[2] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.