§ 9.5.32 - Direttiva 6 dicembre 2016, n. 2258.
Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale
Data:06/12/2016
Numero:2258


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4, 


§ 9.5.32 - Direttiva 6 dicembre 2016, n. 2258.

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

(G.U.U.E. 16 dicembre 2016, n. L 342)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2014/107/UE del Consiglio (3), che modifica la direttiva 2011/16/UE (4), si applica dal 1 gennaio 2016 a 27 Stati membri e dal 1 gennaio 2017 all'Austria. Tale direttiva dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali all'interno dell'Unione garantendo così che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.

(2) La direttiva 2011/16/UE prevede che, qualora il titolare di conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi. Questo elemento importante nell'applicazione di tale direttiva antiriciclaggio si basa sulle informazioni in materia di antiriciclaggio («AML») ottenute a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per l'identificazione dei beneficiari effettivi.

(3) Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni AML. In assenza di tale accesso, tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie stiano applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, identificando correttamente e segnalando i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.

(4) La direttiva 2011/16/UE contempla altri scambi di informazioni e altre forme di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. L'accesso alle informazioni AML detenute da soggetti a norma della direttiva (UE) 2015/849 nel quadro della cooperazione amministrativa nell'ambito fiscale garantirebbe che le autorità fiscali siano maggiormente in grado di assolvere i loro obblighi ai sensi della direttiva 2011/16/UE e di lottare più efficacemente contro l'evasione fiscale e la frode fiscale.

(5) È pertanto necessario garantire che le autorità fiscali siano in grado di accedere alle informazioni AML, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE e per il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa previste da tale direttiva.

(6) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Laddove la presente direttiva stabilisca che l'accesso ai dati personali da parte delle autorità fiscali debba essere previsto dalla legge, ciò non presuppone necessariamente l'adozione di un atto del Parlamento, fatto salvo l'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale normativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione dovrebbe essere chiara e prevedibile per coloro che vi sono soggetti, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(7) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri e l' effettivo monitoraggio della stessa in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8) Le procedure di adeguata verifica della clientela svolte da istituzioni finanziarie a norma della direttiva 2011/16/UE sono già iniziate, e i primi scambi di informazioni devono essere ultimati entro settembre 2017. Pertanto, al fine di garantire che l'effettivo monitoraggio dell'applicazione di tale direttiva non sia ritardato, la presente direttiva di modifica dovrebbe entrare in vigore ed essere recepita quanto prima e comunque non oltre il 1 gennaio 2018.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

All'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio».

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'adozione.

 

     Art. 4,

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) Parere del 22 novembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 19 ottobre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(4) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(5) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).