Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 19/05/2015 |
Numero: | 996 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 6.2.353 - Direttiva 19 maggio 2015, n. 996.
Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 1 luglio 2015, n. L 168)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Ai sensi dell'articolo 5 della
(3) A norma dell'articolo 6 della
(4) A norma dell'articolo 6 della
(5) A norma dell'articolo 7 della
(6) La
(7) Nel 2008 la Commissione ha avviato lo sviluppo del quadro metodologico comune per la determinazione del rumore nell'ambito del progetto «Metodi comuni per la valutazione del rumore nell'UE» («CNOSSOS-EU») sotto la guida del Centro comune di ricerca (JRC). Il progetto è stato realizzato in stretta consultazione con il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della
(8) L'allegato della presente direttiva della Commissione stabilisce i metodi di determinazione comuni. Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare questi metodi a partire dal 31 dicembre 2018.
(9) I metodi di determinazione previsti nell'allegato di tale direttiva devono, ai sensi del suo articolo 2, punto 1, essere adottati entro il 31 dicembre 2018 e fino a tale data gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(10) Ai sensi dell'articolo 12 della
(11) A parte l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico in conformità dell'articolo 12 della
(12) I metodi di determinazione comuni devono anche essere utilizzati ai fini di altri atti legislativi dell'UE, laddove tali atti facciano riferimento all'allegato II della
(13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato II della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Metodi di determinazione dei descrittori acustici
(Di cui all'articolo 6 della