§ 5.3.41 - L.R. 5 agosto 2016, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:05/08/2016
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 – Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.3.41 - L.R. 5 agosto 2016, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.

(B.U. 5 agosto 2016, n. 85)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 – Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)

1. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per il servizio di trasporto pubblico locale) è così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 6 le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;

b) al comma 5 dell’articolo 7 la parola ”aggiornate” è sostituita dalla seguente: “aggiornati”;

c) alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 7 la parola “organi” è sostituita dalla seguente: “orfani”;

d) al comma 2 dell’articolo 8 le parole “sua volta” sono sostituite dalle seguenti: “loro volta”;

e) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 sono eliminate le parole seguenti: “del secondo periodo”;

f) al comma 4 dell’articolo 11 le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “16 per cento”;

g) alla lettera g) del comma 9 dell’articolo 13 le parole “comma 21” sono sostituite dalle seguenti: “comma 22”;

h) al comma 26 dell’articolo 13 le parole “80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “64 per cento”;

i) il comma 13 dell’articolo 18 è abrogato;

j) al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 20 sono soppresse le seguenti parole: “30 per”;

k) il quinto e ultimo comma dell’articolo 20, numerato come comma 4, assume la seguente numerazione: “5”;

l) al comma 3 dell’articolo 21 la parola “finanziare” è sostituita dalla parola “finanziarie”;

m) alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 21, le parole “0,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,60 per cento”;

n) la lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 è abrogata;

o) il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 23 è abrogato;

p) al comma 8 dell’articolo 23 la parola “adotta” è sostituita dalle seguenti: “può adottare”.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. All’onere della Regione derivante dall’attuazione dell’articolo 1, lettera m), quantificato per l’esercizio in corso in euro 138.500,00, si provvede con le risorse disponibili al Programma 10.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.

2. Per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.