§ 3.2.97 - L.R. 5 luglio 2016, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:05/07/2016
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifica articolo 4)
Art. 2.  (Modifica articolo 7)
Art. 3.  (Modifica articolo 23)
Art. 4.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore)


§ 3.2.97 - L.R. 5 luglio 2016, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).

(B.U. 6 luglio 2016, n. 74)

 

Art. 1. (Modifica articolo 4)

1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono aggiunte le parole: “comprensivi del servizio tagesmutter”.

 

     Art. 2. (Modifica articolo 7)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 15/2013, dopo le parole: “o dell’educatore”, sono inserite le seguenti: “o tagesmutter”.

 

     Art. 3. (Modifica articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 15/2013, le parole: “entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2018”.

 

     Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).