§ 3.1.138 - L.R. 5 luglio 2016, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/07/2016
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 4)
Art. 2.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.138 - L.R. 5 luglio 2016, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive).

(B.U. 6 luglio 2016, n. 74)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4)

1. All'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il giudizio circa la idoneità o la non idoneità all'attività sportiva agonistica, viene espresso e redatto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, solo ed esclusivamente dai medici del Servizio di medicina dello sport, dagli specialisti in medicina dello sport delle strutture già autorizzate all’esercizio della branca di medicina dello sport, dai medici specialisti di cui all'articolo 12 e dai medici dei Centri di medicina dello sport convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), se ed in quanto autorizzati.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le visite mediche e le conseguenti certificazioni di stato di buona salute, per l'attività ludico- motoria e sportiva non agonistica, possono essere effettuate anche dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Aziende sanitarie locali e dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della FSMI del CONI, ai sensi del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014 (Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica).”.

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.