Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 19/05/2016 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas |
§ 56.2.223 - D.M. 19 maggio 2016, n. 118.
Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(G.U. 30 giugno 2016, n. 151)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto l'articolo 281, comma 5, del citato
Considerato che l'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del
Considerato che, nella combustione del biogas le emissioni comprendono i composti organici che si formano con la combustione e, in misura quantitativamente maggiore, il metano incombusto presente nel biogas;
Preso atto delle comunicazioni inviate al Ministero dell'ambiente, da parte di autorità pubbliche e soggetti privati, con le quali è stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione «COT» si riferisca anche alla componente metanica dell'emissione ed è stata rappresentata l'esigenza di valutare se sia opportuno riferire la voce «COT» alla sola componente non metanica dell'emissione;
Preso atto che, in relazione ai valori limite di emissione dei COT per gli impianti a biogas, si è determinata un'eterogenea applicazione della norma sul territorio nazionale;
Considerato che, per rispettare valori limite dei COT riferiti anche alla componente metanica è necessario installare negli impianti a biogas sistemi di abbattimento come i post-combustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell'impianto, e che i post-combustori comportano anche un impatto dovuto all'effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell'impianto;
Considerato che il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica necessità di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne può derivare;
Considerato che il tema dei valori limite di emissione dei COT negli impianti a biogas è stato posto all'ordine del giorno del coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regioni, ed autorità competenti di cui all'articolo 20 del
Considerato che, per le caratteristiche intrinseche del metano rispetto ai composti organici formatisi nella combustione, è risultato opportuno, sotto il profilo della tutela ambientale, riferire il valore limite dei COT a tali composti, che sono più impattanti rispetto al metano;
Ritenuto di procedere, alla luce di tali esiti istruttori, ad una modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del
Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e 5, del
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del
Vista la nota del 26 gennaio 2016, n. 0639 con la quale il Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto ha espresso il proprio formale concerto;
Vista la nota del 24 febbraio 2016, n. 4796 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio di Gabinetto ha espresso il proprio formale concerto;
Vista la nota n. 20934 del 19 ottobre 2015, con cui è stata resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas
1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo è sostituito dal seguente «100 mg/Nm³».
2. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) nelle caselle del primo rigo contenenti il segno « - » è inserito il valore «50».
3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) il valore «30» del terzo rigo è sostituito dal seguente «20 mg/Nm³».
4. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2080