Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 15/09/2016 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione |
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale |
Art. 3. Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale |
Art. 4. Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 |
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 51.4.156 - D.Lgs. 15 settembre 2016, n. 184.
Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari.
(G.U. 3 ottobre 2016, n. 231)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la direttiva n. 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
Capo II
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 364 del codice di procedura penale, approvato dal
a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone».
Art. 3. Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
1. All'articolo 29, comma 4, lettera c), delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvato dal
Art. 4. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso.»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.