§ 40.1.228 - D.M. 19 maggio 2016, n. 123.
Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:19/05/2016
Numero:123


Sommario
Art. 1. 


§ 40.1.228 - D.M. 19 maggio 2016, n. 123.

Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. 8 luglio 2016, n. 158)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Visto l'articolo 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento comunitario (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) che, agli articoli 15 e 27, rinvia a successive norme attuative per la disciplina dei metodi di trattamento dei materiali di origine animale e per la disciplina della relativa combustione;

     Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, come modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, che individua, nell'allegato IV, una serie di processi di trasformazione dei materiali di origine animale, inclusi i processi di combustione dei grassi animali;

     Visto l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale può essere classificato come sottoprodotto, piuttosto che come rifiuto, se si rispettano una serie di requisiti, tra cui l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia il materiale soddisfi i pertinenti requisiti in materia di prodotti e di protezione della salute e dell'ambiente, e non porti ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

     Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui le modifiche e le integrazioni dell'allegato X alla parte quinta di tale decreto sono effettuate con le modalità previste dall'articolo 281, comma 5, alla stregua del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

     Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che negli impianti produttivi e civili di cui alla parte quinta del decreto, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta del medesimo decreto e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e definisce le relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;

     Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare ai grassi animali destinati alla combustione a fini energetici;

     Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 5 novembre 2015;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00067/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0001931 del 27 gennaio 2016;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita, nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la seguente lettera:

     «h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, purchè:

     siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

     i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella:

 

Proprietà

Unità di misura

Valori limite

Metodo di prova

 

 

 

 

Densità a 15 °C

(kg/m³)

850-970

ISO 6883

Densità a 60 °C

(kg/m³)

820-940

UNI EN ISO 3675

Viscosità a 50 °C

(cST)

Max. 100

UNI EN ISO 3104

Contenuto di acqua

(%m/m)

Max. 1

UNI EN ISO 12937

Ceneri

(%m/m)

Max. 0.05

ISO 6884

Sedimenti totali

(mg/kg)

Max. 1.500

ISO 10307-1

Potere Calorifico Inferiore

(MJ/kg)

Min. 33

ASTM-D 240

Punto di infiammabilità

°C

Min. 120

ISO 15267

Stabilità all'ossidazione 110°C

(h)

Min. 4

ISO 6886

Residuo carbonioso

(%m/m)

Max. 1,5

UNI EN ISO 10370

Acidità forte (SAN)

(mgKOH/g)

LR

ASTM-D 664

Zolfo

mg/kg

Max. 200

UNI EN ISO 20884

Solventi organici clorurati

mg/kg

LR

EN ISO 16035

Solventi idrocarburici (Esano)

mg/kg

Max. 300

UNI EN ISO 9832

 

     LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato

     L'utilizzo di tali materiali come combustibili è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2081