§ 27.4.252 - L. 4 agosto 2016, n. 163.
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:04/08/2016
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
Art. 2.  Bilancio di previsione
Art. 3.  Copertura finanziaria delle leggi
Art. 4.  Classificazione delle spese
Art. 5.  Assestamento e variazioni di bilancio
Art. 6.  Impegni e pagamenti
Art. 7.  Modifica all'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di principi contabili
Art. 8.  Definizione dei saldi di cassa
Art. 9.  Conto riassuntivo del Tesoro
Art. 10.  Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale
Art. 11.  Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 12.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme
Art. 13.  Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato
Art. 14.  Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile
Art. 15.  Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria
Art. 16.  Copertura finanziaria


§ 27.4.252 - L. 4 agosto 2016, n. 163.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

(G.U. 25 agosto 2016, n. 198)

 

Art. 1. Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio

     1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».

     2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

     3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;

     b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

     c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;

     d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».

     4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) al primo periodo:

     1.1) le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)»;

     1.2) le parole: «Patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;

     2) al secondo periodo, le parole: «Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti»;

     b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

     5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine».

     6. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

     b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

     c) al comma 3, la lettera e) è abrogata;

     d) al comma 3, lettera f), le parole: «nonchè sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonchè sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati»;

     e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF»;

     f) al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo»;

     g) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

     «10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonchè le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

     10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

     7. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

     b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a)»;

     c) al comma 1, la lettera d) è abrogata;

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».

     8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

     9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;

     b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».

 

     Art. 2. Bilancio di previsione

     1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

     2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) al primo e al secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;

     2) al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;

     b) al comma 3:

     1) al secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonchè per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo»;

     2) al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».

     3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.

     1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

     a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

     b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

     c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

     d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

     e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

     f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

     g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

     1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

     1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

     1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione»;

     c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il disegno di legge del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole: «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

     d) al comma 10, le parole da: «Il bilancio di previsione» fino a: «è costituito» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita»;

     e) al comma 11:

     1) all'alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)» sono soppresse;

     2) alla lettera a):

     2.1) al quarto periodo, la parola: «azioni» è sostituita dalle seguenti: «unità elementari di bilancio»;

     2.2) al quinto periodo, la parola: «azione» è sostituita dalle seguenti: «unità elementare di bilancio»;

     2.3) al sesto periodo, le parole: «ciascuna azione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio»;

     3) la lettera b) è abrogata;

     f) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

     «11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

     g) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

     «12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

     12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

     a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

     b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

     c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1.

     12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

     12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

     a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

     b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

     c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

     12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

     h) il comma 16 è abrogato;

     i) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».

     4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

     5. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilità e» sono soppresse.

     6. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

     a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonchè alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

     b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)»;

     c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

     3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

     d) il comma 5 è abrogato.

     7. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali»;

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva».

     8. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole da: «alla legge di stabilità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio»;

     b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria delle leggi

     1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.»;

     b) al comma 1:

     1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa»;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri»;

     c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nè quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;

     d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»;

     e) al comma 7, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

     f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

     «12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

     12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

     12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

     12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa»;

     g) al comma 13, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 della Costituzione».

     2. All'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».

 

     Art. 4. Classificazione delle spese

     1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) alla lettera a), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

     2) alla lettera b), la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».

     2. All'articolo 25-bis, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo».

     3. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;

     b) il comma 7 è abrogato.

 

     Art. 5. Assestamento e variazioni di bilancio

     1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;

     c) dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:

     «4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

     4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

 

     Art. 6. Impegni e pagamenti

     1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile»;

     b) al comma 7, le parole: «, di tale piano viene data pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».

 

     Art. 7. Modifica all'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di principi contabili

     1. All'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che costituisce parte integrante della presente legge».

 

     Art. 8. Definizione dei saldi di cassa

     1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

 

     Art. 9. Conto riassuntivo del Tesoro

     1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale» sono sostituite dalle seguenti: «con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale».

 

     Art. 10. Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale

     1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

     «Art. 44 quater. (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) - 1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

     2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni».

     2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. All'articolo 346 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati.

 

     Art. 11. Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni

     1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le seguenti: «e in formato elaborabile».

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio».

 

     Art. 13. Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato

     1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso».

 

     Art. 14. Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonchè due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

     3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.

     4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 15. Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

     1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

 

     Art. 16. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

     a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;

     c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.