Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 12/10/2016 |
Numero: | 196 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative |
Art. 3. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative |
Art. 4. Disposizioni diverse |
§ 27.1.241 - L. 12 ottobre 2016, n. 196.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
(G.U. 28 ottobre 2016, n. 253 - S.O. n. 47)
Art. 1. Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. All'articolo 2, comma 3, della
Art. 3. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della
«2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 80;
2) Marina n. 19;
3) Aeronautica n. 72;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 55;
3) Aeronautica n. 14;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al
1) Esercito n. 97;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
1) Esercito n. 281;
2) Marina n. 280;
3) Aeronautica n. 248;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 268;
3) Aeronautica n. 275.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 198;
3) Aeronautica n. 135».
Art. 4. Disposizioni diverse
1. All'articolo 17 della
«35-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016. Le risorse non utilizzate nel corso del presente esercizio possono esserlo, in conto residui, nell'esercizio successivo».
2. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Allegato
(Omissis)