Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.2 disciplina generale |
Data: | 08/04/2016 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
§ 18.2.84 - D.M. 8 aprile 2016, n. 99.
Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore).
(G.U. 11 giugno 2016, n. 135)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Vista la
Vista la direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica gli allegati I e II della
Vista la direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica gli articoli 4 e 5 della
Visto il
Visto il
Considerato che, per attuare la direttiva 2014/77/UE, è necessario modificare gli allegati I e V del
Considerato che, per attuare la direttiva 2014/99/UE, è necessario modificare l'allegato VIII alla parte Quinta del
Visto l'articolo 36, comma 1, della
Ritenuto procedere al contestuale recepimento, in un unico provvedimento, della direttiva 2014/77/UE e della direttiva 2014/99/UE, entrambe dirette ad aggiornare specifici riferimenti alle norme tecniche CEN;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota 15399 del 2 luglio 2015;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero della salute con nota 643 del 5 ottobre 2015;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 14987 del 23 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con nota del 2 febbraio 2016 prot. 2487;
Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE - 601 dell'11 febbraio 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota del 28 dicembre 2015 prot. 25382;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Nell'allegato I del
2. Nell'allegato V del
Art. 2. Modifiche al
1. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 2-ter, del
2. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 4.1, del
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1472
Allegato 1
(articolo 1)
3. Precisione dei metodi di prova
3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN 228:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.
(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco).
(2) Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2.
(3) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN 1601.
(4) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 22854.
3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.
(1) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 5165.
(2) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 3675.
(3) Il valore di R per il 95% di recuperato è ricavato dall'equazione di precisione contenuta nella Tabella 9 della norma EN ISO 3405:2011, da applicarsi nell'intervallo(260-340) C, estrapolando il risultato a 360 °C.