§ 3.4.54 - L.R. 15 marzo 2016, n. 11.
Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:15/03/2016
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 3.4.54 - L.R. 15 marzo 2016, n. 11.

Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

(B.U. 18 marzo 2016, n. 25)

 

Art. 1. Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo l’articolo 20 ter è inserito il seguente:

“Art. 20 quater. Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.

1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività per la durata dell'autorizzazione stessa.

2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:

a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:

- base metri quadrati 12;

- altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:

- base metri quadrati 12;

- altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.”.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.