Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 15/03/2016 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". |
Art. 2. Norma finanziaria. |
§ 3.4.54 - L.R. 15 marzo 2016, n. 11.
Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
(B.U. 18 marzo 2016, n. 25)
Art. 1. Inserimento di nuovo articolo nella
1. Alla
“Art. 20 quater. Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.
1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della
2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:
a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:
- base metri quadrati 12;
- altezza metri 3 dal piano di calpestio;
b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:
- base metri quadrati 12;
- altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.”.
Art. 2. Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.