§ 6.1.366 - L.R. 5 agosto 2016, n. 54.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Assestamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:05/08/2016
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016 - 2018
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2016
Art. 3.  Debiti perenti
Art. 4.  Disavanzo d’esercizio. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 83/2015
Art. 5.  Sostituzione dell’allegato D della l.r. 83/2015
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 6.1.366 - L.R. 5 agosto 2016, n. 54.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Assestamento.

(B.U. 10 agosto 2016, n. 34)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, in data 25 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2015 risulta necessario procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché dell’avanzo di amministrazione;

2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all’iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

3. Risulta pertanto necessario modificare le risultanze della l.r. 83/2015;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

 

Capo I

Assestamento del bilancio

 

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016 - 2018

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione 2016-2018 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione 2016 - 2018 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 - Spesa”.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2016 - 2018 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2016

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 - Spesa”.

 

     Art. 3. Debiti perenti

1. Lo stanziamento relativo alla ricostituzione della copertura dei residui passivi dichiarati perenti è assestato, per competenza e cassa, alla cifra complessiva di euro 1.137.407.721,20.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018)

 

     Art. 4. Disavanzo d’esercizio. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 83/2015

1. L’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Disavanzo d’esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo relativo all’esercizio 2015 e precedenti è approvato in complessivi euro 3.503.928.056,64; tale disavanzo include la somma di euro 659.434.005,89 relativa al maggior disavanzo che si è determinato a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni) decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’articolo 1, comma 705, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”), e tiene conto della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura (annualità 2015) del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui.

2. Nel triennio 2016 - 2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo -d’investimento risultante dal rendiconto 2015.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’allegato D della l.r. 83/2015

1. L’allegato D della l.r. 83/2015 recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall’allegato C) della presente legge, “Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario”.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)