Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 14/06/2016 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Opere pubbliche. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2004 |
Art. 2. Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 77/2004 |
Art. 3. Piano di intervento sul patrimonio regionale. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 77/2004 |
Art. 4. Offerta al pubblico. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 77/2004 |
Art. 5. Trattativa diretta. Inserimento dell’ articolo 25 bis nella l.r. 77/2004 |
§ 4.1.314 - L.R. 14 giugno 2016, n. 36.
Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 77/2004.
(B.U. 17 giugno 2016, n. 23)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, e l’articolo 119 della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L'acquisizione delle opere pubbliche e delle aree alla proprietà regionale a demanio regionale discende dalle leggi ed è antecedente alla presa in consistenza; quest'ultima operazione consiste esclusivamente nell'iscrizione nel registro dei beni demaniali dell'opera pubblica realizzata e delle aree espropriate. Nell'ambito di un gruppo di lavoro è stata, tra le altre cose, rilevata la necessità di creare un raccordo tra il settore patrimonio, cui compete l’iscrizione in inventario delle proprietà regionali e le strutture regionali competenti alla realizzazione e gestione delle opere ovvero ai rapporti con gli enti individuati quali soggetti realizzatori dei suddetti interventi. Si rende pertanto necessaria, da un lato, una modifica all’articolo 6, comma 2, della
2. L’abrogazione del comma 9 dell’articolo 24 della
3. In particolare occorre inserire l’articolo 25 bis per disciplinare alcune ipotesi di vendita a trattativa diretta in quanto, nelle fattispecie individuate, è opportuno non ricorrere alla vendita mediante avviso pubblico poiché trattasi o di vendita ad enti pubblici che richiedono un bene immobile per motivi di interesse pubblico, o di vendita di beni per i quali è andata deserta l’offerta al pubblico, ovvero per la vendita di beni immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore ad euro 50.000,00, per la vendita di quote indivise di beni immobili, per la vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi ed, infine, per la vendita di diritti reali su immobili di proprietà della Regione.
Art. 1. Opere pubbliche. Modifiche all’articolo 6 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 (Demanio e patrimonio della Regione. Modifiche alla
Art. 2. Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo
1. Le opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell’opera. ”.
Art. 3. Piano di intervento sul patrimonio regionale. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 4. Offerta al pubblico. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 9 dell’articolo 24 della
Art. 5. Trattativa diretta. Inserimento dell’ articolo 25 bis nella
1. Dopo l’articolo 25 della
“ Art. 25 bis. Trattativa diretta
1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:
a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;
b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’offerta al pubblico;
c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;
d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione;
e) diritti reali su immobili di proprietà della Regione Toscana.
2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana.
4. Il prezzo è stimato secondo i criteri individuati all'articolo 21. Nell’ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l’offerta al pubblico andata deserta. ”.