Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 14/07/2016 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Direttore per la programmazione di area vasta. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 2. Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario. Modifiche all'articolo 20 ter della l.r. 40/2005 |
Art. 3. Funzioni e competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 40/2005 |
Art. 4. Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005 |
Art. 5. Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto. [...] |
Art. 6. Collegio sindacale. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2005 |
Art. 7. Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 40/2005 |
Art. 8. Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero – universitarie. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 40/2005 |
Art. 9. Direttore di zona. Modifiche all'articolo 64.1 della l.r. 40/2005 |
Art. 10. Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 11. Direttore. Modifiche all'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 |
Art. 12. Competenze e attribuzioni. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005 |
Art. 13. Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 101 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 14. Direttore generale. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 40/2005 |
Art. 15. Direttore amministrativo. Modifiche all’articolo 106 della l.r. 40/2005 |
Art. 16. Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo. Sostituzione dell’articolo 106 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 17. Finanziamento. Modifiche all’articolo 109 della l.r. 40/2005 |
Art. 18. Aziende sanitarie. Piani degli investimenti. Modifiche all’articolo 119 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 19. Gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Inserimento dell’articolo 119 ter nella l.r. 40/2005 |
Art. 20. Bilancio preventivo economico annuale. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 40/2005 |
Art. 21. Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali. Sostituzione dell’articolo 121 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 22. Bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 122 della l.r. 40/2005 |
Art. 23. Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale. Inserimento dell’articolo 123 bis nella l.r. 40/2005 |
Art. 24. Libri obbligatori. Modifiche all’articolo 124 della l.r. 40/2005 |
Art. 25. Contabilità generale. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 40/2005 |
Art. 26. Sistema budgetario. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 40/2005 |
Art. 27. Aziende ospedalierouniversitarie. Abrogazione dell’articolo 138 della l.r. 40/2005 |
Art. 28. Commissione regionale di bioetica. Abrogazione dell’articolo 140 della l.r. 40/2005 |
Art. 29. Disposizioni diverse. Modifiche all’articolo 142 della l.r. 40/2005 |
Art. 30. Norme transitorie. Modifiche all’articolo 142 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 31. ESTAR. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell’articolo 142 quater della l.r. 40/2005 |
Art. 32. ESTAV. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell’articolo 142 quinquies della l.r. 40/2005 |
Art. 33. Disposizioni transitorie personale ESTAV. Abrogazione dell’articolo 142 sexies della l.r. 40/2005 |
Art. 34. ESTAR. Disposizioni di prima applicazione. Abrogazione dell’articolo 142 septies della l.r. 40/2005 |
Art. 35. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 40/2005 |
Art. 36. Direttore generale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 3/2008 |
Art. 37. Direttore sanitario. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2008 |
Art. 38. Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 3/2008 |
Art. 39. Regolamento di organizzazione e funzionamento. Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 3/2008 |
§ 3.1.390 - L.R. 14 luglio 2016, n. 44.
Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008.
(B.U. 20 luglio 2016, n. 28)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2016;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 24 febbraio 2016;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, nell'ipotesi in cui il Consiglio regionale non dovesse provvedere all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provvede il Presidente della Giunta regionale;
2. Si introducono alcune modifiche alla disciplina regionale in materia di contabilità delle aziende sanitarie al fine di adeguare la stessa alla normativa nazionale sopravvenuta ed, in particolare, al
3. Si abrogano alcune norme transitorie della
4. Si introducono alcune modifiche alla
5. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge.
Approva la presente legge
CAPO I
Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale. Modifiche al capo I del titolo III della
Art. 1. Direttore per la programmazione di area vasta. Modifiche all’articolo 9 bis della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 bis della
“6 bis. La nomina a direttore per la programmazione di area vasta dei dipendenti della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto di lavoro. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.”.
2. Al comma 8 dell’articolo 9 bis della
CAPO II
Gli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata. Modifiche al capo III del titolo III della
Art. 2. Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario. Modifiche all'articolo 20 ter della
1. Il comma 2 dell’articolo 20 ter della
“2. I registri di patologia di cui al comma 1 sono istituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.”.
CAPO III
Funzioni gestionali. Modifiche al capo II del titolo IV della
Art. 3. Funzioni e competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 36 della
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 36 della
“b bis) la proposta al prefetto, ai sensi dell'articolo 21 della
Art. 4. Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della
1. Il secondo periodo del comma 7 bis dell’articolo 37 della
Art. 5. Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto. Modifiche all'articolo 40 bis della
1. La rubrica dell’articolo 40 bis della
2. Il comma 6 dell'articolo 40 bis della
“6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1.”.
Art. 6. Collegio sindacale. Modifiche all'articolo 41 della
1. Al comma 1 bis dell'articolo 41 della
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della
“1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.”.
CAPO IV
Funzioni consultive del governo clinico. Modifiche al capo III del titolo IV della
Art. 7. Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 44 della
1. Il comma 6 dell’articolo 44 della
“6. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.”.
Art. 8. Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero – universitarie. Modifiche all’articolo 45 della
1. Il comma 10 dell’articolo 45 della
“10. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.”.
CAPO V
Articolazione organizzativa funzionale. Modifiche al capo III del titolo V della
Art. 9. Direttore di zona. Modifiche all'articolo 64.1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 64.1 della
Art. 10. Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 64 bis della
“d bis) uno specialista ambulatoriale interno con incarico da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale.”.
CAPO VI
Società della salute. Modifiche al capo III bis del titolo V della
Art. 11. Direttore. Modifiche all'articolo 71 novies della
1. Al comma 1 dell'articolo 71 novies della
CAPO VII
Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale. Modifiche al capo IV del titolo VII della
Art. 12. Competenze e attribuzioni. Modifiche all’articolo 101 della
1. Nell’alinea del comma 1 bis dell’articolo 101 della
2. La lettera a) del comma 1 bis dell’articolo 101 della
“a) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione regionale, di area vasta, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;”.
3. Alla lettera e) del comma 1 bis dell’articolo 101 della
4. La lettera f) del comma 1 bis dell’articolo 101 della
“f) la partecipazione ai lavori della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies.”.
Art. 13. Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 101 bis della
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 101 bis della
Art. 14. Direttore generale. Modifiche all’articolo 103 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 103 della
“3.1. L’incarico ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.”.
2. Dopo il comma 3.1 dell’articolo 103 della
“3.2. Al rapporto di servizio del direttore generale dell’ESTAR si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 7 ter.”.
3. Il comma 3 ter dell’articolo 103 della
Art. 15. Direttore amministrativo. Modifiche all’articolo 106 della
1. Nel comma 2 dell’articolo 106 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 106 della
“2 bis. Al direttore amministrativo dell’ESTAR si applica la disposizione di cui all’articolo 103, comma 5.”.
Art. 16. Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo. Sostituzione dell’articolo 106 bis della
1. L’articolo 106 bis della
“Art. 106 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ESTAR.
4. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ESTAR, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ESTAR, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ESTAR il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ESTAR provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.”.
Art. 17. Finanziamento. Modifiche all’articolo 109 della
1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 109 della
2. Nel comma 2 dell’articolo 109 della
CAPO VIII
Patrimonio. Modifiche al capo I del titolo VIII della
Art. 18. Aziende sanitarie. Piani degli investimenti. Modifiche all’articolo 119 bis della
1. Al comma 2 dell’articolo 119 bis della
2. Il comma 3 dell’articolo 119 bis della
“3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies, che esprime parere obbligatorio vincolante ai fini all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 119 bis della
CAPO IX
Contabilità. Modifiche al capo II del titolo VIII della
Art. 19. Gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Inserimento dell’articolo 119 ter nella
1. Dopo l’articolo 119 bis nel capo II del titolo VII, della
“Art. 119 ter - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione
1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1 del
2. Il dirigente responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione è individuato con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di terzo certificatore, di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs.118/2011, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale ad un dirigente regionale dotato di idonea professionalità ed esperienza, esterno alla direzione di cui al comma 1, oppure, come consentito dalla
Art. 20. Bilancio preventivo economico annuale. Modifiche all’articolo 121 della
1. Il comma 3 dell’articolo 121 della
“3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:
a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;
b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 121 della
“4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:
a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;
b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;
c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120;
d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima;
e) dalla relazione del collegio sindacale.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 121 della
4. Il comma 6 dell’articolo 121 della
5. Nel comma 7 dell’articolo 121 della
6. Il comma 8 dell’articolo 121 della
Art. 21. Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali. Sostituzione dell’articolo 121 bis della
1. L’articolo 121 bis della
“Art. 121 bis - Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali
1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende e dagli altri enti del servizio sanitario regionale tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto del limite di cui all'articolo 121, comma 7.
2. Qualora si rilevino andamenti economici non in linea con gli andamenti programmati o scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi economici assegnati, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale devono concordare con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute azioni correttive in grado di ricondurre all’equilibrio economico.”.
Art. 22. Bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 122 della
1. Al comma 1 dell’articolo 122 della
2. Il comma 2 dell’articolo 122 della
“2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché le ulteriori norme statali vigenti.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 122 della
“3 bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto economico (CE ) e stato patrimoniale (SP), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 122 della
“4. L'eventuale risultato positivo di esercizio è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva, ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.”.
5. Nel comma 5 dell’articolo 122 della
6. Nel comma 6 dell’articolo 122 della
7. Il comma 7 dell’articolo 122 della
Art. 23. Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale. Inserimento dell’articolo 123 bis nella
1. Dopo l’articolo 123 della
“Art. 123 bis - Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale
1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo comunica al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, redatti ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs.118/2011.
2. L'area di consolidamento comprende:
a) le Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;
b) le Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi, Meyer, Pisana e Senese;
c) la gestione sanitaria accentrata preso la Regione, al cui interno sono consolidati anche gli altri enti del servizio sanitario regionale.”.
Art. 24. Libri obbligatori. Modifiche all’articolo 124 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 124 della
“1 bis. Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, i libri contabili obbligatori sono solo quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).”.
Art. 25. Contabilità generale. Modifiche all’articolo 125 della
1. Il comma 4 dell’articolo 125 della
Art. 26. Sistema budgetario. Modifiche all’articolo 126 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 126 della
2. Il comma 4 dell’articolo 126 della
“4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:
a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;
b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;
c) negoziazione tra responsabili dei dipartimenti e direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;
d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto;
e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;
f) validazione del budget aziendale attraverso la ricomposizione del quadro delle negoziazioni.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 126 della
CAPO X
Norme transitorie e finali. Modifiche al titolo IX della
Art. 27. Aziende ospedalierouniversitarie. Abrogazione dell’articolo 138 della
1. L’articolo 138 della
Art. 28. Commissione regionale di bioetica. Abrogazione dell’articolo 140 della
1. L’articolo 140 della
Art. 29. Disposizioni diverse. Modifiche all’articolo 142 della
1. Il comma 3 dell’articolo 142 della
Art. 30. Norme transitorie. Modifiche all’articolo 142 bis della
1. I commi da 1 a 11 dell’articolo 142 bis della
Art. 31. ESTAR. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell’articolo 142 quater della
1. L’articolo 142 quater della
Art. 32. ESTAV. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell’articolo 142 quinquies della
1. L’articolo 142 quinquies della
Art. 33. Disposizioni transitorie personale ESTAV. Abrogazione dell’articolo 142 sexies della
1. L’articolo 142 sexies della
Art. 34. ESTAR. Disposizioni di prima applicazione. Abrogazione dell’articolo 142 septies della
1. L’articolo 142 septies della
Art. 35. Sostituzione dell’allegato A della
1. L’allegato A della
2. L’articolo 144 bis della
CAPO XI
Modifiche alla
Art. 36. Direttore generale. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 9 dell’articolo 4 della
“9. L’incarico di direttore generale è regolato dal contratto di cui all’articolo 6 bis ed ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.”.
Art. 37. Direttore sanitario. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della
“4. L’incarico di direttore sanitario è regolato dal contratto di cui all’articolo 6 bis.”.
Art. 38. Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario. Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario dell'ISPO
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore sanitario sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore sanitario non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie. Gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico dell’ISPO.
3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore sanitario hanno carattere di esclusività e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ISPO.
4. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ISPO, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ISPO, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ISPO il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ISPO provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.”.
Art. 39. Regolamento di organizzazione e funzionamento. Modifiche dell’articolo 9 della
1. Il comma 1 ter dell’articolo 9 della
“1 ter. Il direttore amministrativo è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 7, del
Allegato A – Ambiti territoriali del servizio sanitario regionale. Ambiti aziendali e zone-distretto
Le aziende regionali ospedaliero-universitarie ed i presidi ospedalieri gestiti
Azienda ospedaliero-universitaria Presidio ospedaliero gestito
Azienda ospedaliero-universitaria Pisana Ospedali Pisani
Azienda ospedaliero-universitaria Senese Ospedale Senese Le Scotte
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi Complesso Ospedaliero Careggi – CTO
Azienda ospedaliero-universitaria Meyer Ospedale Pediatrico «A. Meyer»
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della