Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 foreste |
Data: | 29/06/2016 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2016 (Piano forestale ambientale regionale) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2016 (Viabilità forestale) |
Art. 3. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 de l 2016 (Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali) |
Art. 4. Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2016 (Comitato territoriale) |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 4.6.25 - L.R. 29 giugno 2016, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)
(B.U. 30 giugno 2016, n. 31)
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della
"4. Il PFAR è coerente con il Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 de l 2016 (Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali)
1. L'articolo 19 della
"Art. 19 (Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entità, secondo le seguenti modalità procedimentali:
a) comunicazione semplice;
b) comunicazione corredata da relazione tecnica;
c) autorizzazione regionale.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione le tipologie di intervento da assoggettare alle modalità di cui al comma 2 e i relativi procedimenti.
4. I procedimenti di cui al comma 3 sono di competenza dei servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
5. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 44 della
1. Il comma 5 dell'articolo 44 della
"5. I componenti del comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.".
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).