Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 02/11/2016 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Ambito di applicazione) |
Art. 3. (Definizioni) |
Art. 4. (Associazioni fondiarie) |
Art. 5. (Attività delle associazioni fondiarie) |
Art. 6. (Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari) |
Art. 7. (Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio ) |
Art. 8. (Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni) |
Art. 9. (Conferimento di funzioni agli enti locali) |
Art. 10. (Finanziamenti regionali) |
Art. 11. (Clausola valutativa) |
Art. 12. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato) |
Art. 13. (Norma finanziaria) |
Art. 14. (Abrogazione) |
§ 4.1.150 - L.R. 2 novembre 2016, n. 21.
Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali.
(B.U. 3 novembre 2016, n. 44)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Piemonte promuove lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati.
2. La Regione riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.
3. La Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di:
a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente. erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) terreni incolti o abbandonati: i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della
b) terreni silenti: i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.
Art. 4. (Associazioni fondiarie)
1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.
5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
9. Le associazioni fondiarie possono acquistare la personalità giuridica ed essere riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del
10. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.
Art. 5. (Attività delle associazioni fondiarie)
1. Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono le seguenti attività:
a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della
b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della
c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e al loro recupero produttivo ai sensi della
d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario [2].
Art. 6. (Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari)
1. La struttura regionale competente in materia di servizio fitosanitario segnala alle unioni dei comuni o ai comuni i terreni agricoli di cui all'articolo 2 oggetto di fitopatie e infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine dell'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9 .
Art. 7. (Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio )
1. Le unioni dei comuni o i comuni inseriscono negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9 i terreni agricoli di cui all'articolo 2 localizzati in aree che presentano situazioni di rischio idrogeologico o di incendio per i quali non sono adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione del rischi notificate ai proprietari.
Art. 8. (Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni)
1. I comuni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.
Art. 9. (Conferimento di funzioni agli enti locali)
1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'articolo 5 della
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della
a) della ricomposizione fondiaria;
b) del razionale sfruttamento del suolo;
c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.
Art. 10. (Finanziamenti regionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può erogare alle associazioni fondiarie legalmente costituite le seguenti tipologie di finanziamento:
a) 500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della
b) contributi fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria [4].
2. I finanziamenti di cui a lcomma 1 sono concessi prioritariamente per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).
3. La Regione, al fine di favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria nel territorio classificato montano o di collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2, può erogare ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria legalmente costituita un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici [5].
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.
Art. 11. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro dell'andamento della consistenza ed evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Piemonte;
b) il numero, le superfici e le attività svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private;
c) le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate;
d) una descrizione delle azioni informative fornite dai comuni ai sensi dell'articolo 8 ;
e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.
3. Nelle relazioni è inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all'articolo 10, con particolare riferimento a:
a) i criteri di ammissione ai contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato;
b) un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'articolo 10, commi 1, lettere a) e b), 2 e 3.
4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dagli strumenti e dalle attività al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione di rischi idrogeologici ed ambientali;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 13 .
Art. 12. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 13. (Norma finanziaria)
1. In una prima fase di attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 10, quantificati in 300.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e di cassa, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente) programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma.
2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, quantificate complessivamente in 300.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2017-2018, in termini di competenza, si fa fronte con le modalità previste all'articolo 38, comma 2 del
Art. 14. (Abrogazione)
1. La
[1] Comma così modificato dall'art. 148 della
[2] Comma già modificato dall'art. 149 della
[3] Alinea così modificato dall'art. 149 della
[4] Comma già modificato dall'art. 149 della
[5] Comma così modificato dall'art. 149 della