§ 2.7.40 - L.R. 2 maggio 2016, n. 8.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 commissioni, consigli, comitati
Data:02/05/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 8.  (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 9.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 10.  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 13.  (Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )
Art. 15.  (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 )
Art. 16.  (Norme finali)


§ 2.7.40 - L.R. 2 maggio 2016, n. 8.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e disposizioni di coordinamento normativo.

(B.U. 5 maggio 2016, n. 18)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali') è sostituito dal seguente: "Art. 1. (Finalità)

1. In attuazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, la presente legge disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali. ".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 2 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Composizione)

1. Il CAL è composto da:

a) i presidenti delle province della Regione o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti;

b) il sindaco della città metropolitana di Torino o, se ricopre una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco;

c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o, se ricoprono una delle cariche di cui alle lettere a), b) e g), dai vicesindaci;

d) due presidenti di unioni montane;

e) tre rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui due rappresentanti di comuni montani;

f) tre rappresentanti di comuni o di unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui un rappresentante di comuni montani e un rappresentante di comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti;

g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, se non ricoprono una delle cariche di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) sono designati secondo le modalità di cui all'articolo 4. ".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 3 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Partecipazione di altri soggetti alle sedute del CAL)

1. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta, il primo firmatario della proposta di legge all'ordine del giorno, nonché l'Ufficio di Presidenza delle commissioni consiliari interessate. ".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Modalità di elezione e di designazione dei componenti non di diritto)

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono eletti secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, da una assemblea composta dai presidenti delle unioni montane, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più anziano. Ai fini della surroga dei componenti decaduti è altresì predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.

2. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.

3. L'assemblea di cui al comma 2 è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.

4. Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 2, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco di non meno di quattordici e non più di venti candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.

5. Se l'assemblea di cui al comma 2 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.

6. Ai fini della surroga dei componenti decaduti, l'assemblea di cui al comma 2 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio. ".

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 5 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Rinnovo del CAL)

1. Le operazioni per il rinnovo del CAL si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce, con deliberazione, le modalità di costituzione e svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché le modalità di predisposizione delle designazioni e delle graduatorie ai fini delle eventuali surroghi. ".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 6 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 6. (Nomina e insediamento)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni e delle designazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.

2. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL. ".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 7 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Durata in carica, decadenza e surroga)

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza non opera se sono riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o se assumono una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Per i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), la decadenza opera automaticamente dopo la quarta assenza consecutiva alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dei commi 1 e 2, del componente designato, il Presidente del Consiglio regionale procede alla surroga con il primo della relativa graduatoria di cui all'articolo 4, commi 1 e 6.

4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 6, il Presidente del Consiglio regionale convoca tempestivamente le assemblee di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, al fine di procedere a nuove elezioni e designazioni.

5. Nelle more di quanto previsto dal comma 4, il CAL può validamente continuare a svolgere le sue funzioni. ".

 

     Art. 8. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 30/2006 è inserito il seguente: "Art. 7 bis. (Organi del CAL)

1. Sono organi del CAL:

a) l'assemblea, composta ai sensi dell'articolo 2 e con le funzioni di cui all'articolo 11;

b) il Presidente, che presiede l'assemblea e l'ufficio di presidenza, ne dirige i lavori ed esercita ogni altra funzione attribuita dal regolamento interno di cui all'articolo 9;

c) l'ufficio di presidenza, che, salva diversa determinazione del regolamento interno, è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da sette segretari, con le funzioni di cui all'articolo 11 bis. ".

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione delle materie da trattare. ".

 

     Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 9 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Organizzazione e funzionamento)

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l'ufficio di presidenza.

2. Il CAL delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del proprio regolamento.

3. Le sedute del CAL sono pubbliche.

4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato con due successive deliberazioni approvate entrambe a maggioranza dei suoi componenti.

5. Dopo la prima deliberazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può richiedere, entro trenta giorni, modifiche attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale. In tal caso il CAL, in seconda deliberazione, recepisce le modifiche.

6. Il regolamento del CAL è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

7. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e personale del Consiglio stesso. ".

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 10 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 10. (Rimborso spese)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle rispettive sedute, un gettone di presenza pari a euro 27,00 e un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con esclusione del rimborso chilometrico. ".

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 11 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 11. (Funzioni dell'assemblea)

1. L'assemblea esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di legge relativi a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi e sui progetti di legge di conferimento delle funzioni amministrative;

b) sui disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione e di assestamento di bilancio, relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali;

c) sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali;

d) su ogni altra questione demandata dalle leggi al CAL.

2. L'assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

a) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;

b) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasivi delle competenze degli enti locali;

c) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto ;

d) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

e) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ).

3. L'assemblea delibera, altresì, sulle materie di cui all'articolo 11 bis, comma 1, se ne fanno richiesta:

a) un terzo dei componenti del CAL, secondo le modalità stabilite dal regolamento;

b) tre componenti dell'ufficio di presidenza, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 bis, comma 6.

4. L'assemblea delibera sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3.

5. Salvo diverso termine espressamente previsto da specifiche disposizioni normative, i pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni su richiesta della maggioranza dei componenti dell'assemblea stessa.

6. I termini di cui al comma 5 possono essere modificati dal Presidente del Consiglio regionale, anche su eventuale richiesta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel caso in cui un progetto di legge è esaminato in sede legislativa.

7. In caso di mancanza del numero legale, l'ufficio di presidenza, all'unanimità, può definire se convocare nuovamente l'assemblea ovvero se procedere in sostituzione della stessa. ".

 

     Art. 13. (Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 30/2006 è inserito il seguente: "Art. 11 bis. (Competenze dell'ufficio di presidenza)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, l'ufficio di presidenza esprime parere obbligatorio sulle proposte di regolamento relative a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali.

2. L'ufficio di presidenza, dandone opportuna informativa all'assemblea, esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

a) formula proposte sulle materie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) stabilisce il programma di lavoro dell'assemblea;

c) esercita ogni altra funzione o compito ad esso attribuito dal regolamento interno;

d) esamina le questioni relative all'interpretazione del regolamento interno e ne propone eventualmente la revisione all'assemblea.

3. L'ufficio di presidenza svolge, inoltre, l'istruttoria connessa alle competenze dell'assemblea di cui all'articolo 11, nel rispetto dei termini definiti dal regolamento interno del CAL, e trasmette per via telematica a tutti i componenti del CAL tempestivamente e, ove possibile almeno cinque giorni prima della convocazione, le richieste di parere unitamente alla relativa documentazione.

4. L'ufficio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

5. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni su richiesta della maggioranza dei componenti dell'ufficio di presidenza. Detti pareri sono trasmessi, per opportuna conoscenza, anche all'assemblea.

6. Nel caso dei pareri di cui al comma 1, se non si raggiunge l'unanimità, tre componenti dell'ufficio di presidenza possono chiedere che si pronunci l'assemblea, nel rispetto del termine complessivo di trenta giorni di cui al comma 5.

7. Ai fini dell'articolo 11, comma 3, l'ufficio di presidenza comunica tempestivamente, per via telematica, le richieste di parere unitamente alla relativa documentazione a tutti i componenti del CAL.

8. Ai lavori dell'ufficio di presidenza in seduta deliberante possono partecipare i componenti dell'assemblea. ".

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 )

1. L'articolo 12 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 12. (Forma, effetti ed esito dei pareri)

1. Il parere obbligatorio di cui agli articoli 11, comma 1, e 11 bis, comma 1, è redatto per iscritto.

2. I pareri di cui al comma 1 contengono le motivazioni in caso di diniego o parere condizionato e le eventuali osservazioni in caso di parere favorevole.

3. Decorsi i termini di cui agli articoli 11, commi 5 e 6, e 11 bis, comma 5, gli organi regionali possono comunque procedere.

4. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa, comunicata al CAL.

5. Il decorso dei termini è sospeso di diritto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale. ".

 

     Art. 15. (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 )

1. L'articolo 20 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') è abrogato.

 

     Art. 16. (Norme finali)

1. In fase di prima applicazione della presente legge l'elezione e designazione dei componenti di cui all'articolo 4 avviene entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.