Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, commercio |
Data: | 29/04/2016 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 6/2010) |
§ 3.6.84 - L.R. 29 aprile 2016, n. 10.
Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
(B.U. 3 maggio 2016, n. 18, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Al Titolo II, Capo I, Sezione III (Commercio su aree pubbliche) della
a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'Art. 16
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale.
2. Ai fini della presente sezione si intendono per:
a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
k) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della
3. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.';
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1, le parole “e del commercio esercitato in forma itinerante” sono soppresse;
2. al comma 2, dopo la parola “individuazione” sono inserite le seguenti: “e lo spostamento” e le parole “avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni.”;
c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1. alla rubrica dopo la parola “Riconoscimento” sono inserite le seguenti: “e valorizzazione delle fiere, delle sagre e”;
2. al comma 1, dopo la parola “mercatali” sono inserite le seguenti: “delle fiere, delle sagre”;
3. alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “riconoscimento” sono inserite le seguenti: “ e la valorizzazione delle fiere, delle sagre e”;
4. al comma 3, dopo la parola “svolgono” sono inserite le seguenti: “le fiere, le sagre e”;
d) dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
'Art. 18 bis
(Calendario regionale delle fiere e delle sagre)
1. La Giunta regionale pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h).
2. A tal fine i comuni fissano un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono depositare la relativa istanza e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le procedure per l'eventuale integrazione nel calendario di ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale.
4. I comuni provvedono a trasmettere l'elenco di cui al comma 2 e le eventuali integrazioni alla Regione per l'inserimento nel calendario.
Art. 18 ter
(Sagre)
1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:
a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell’artigianato locale;
d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all’articolo 18 bis;
e) le indicazioni e i limiti all’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.
3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
4. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.';
e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1, le parole “imprese commerciali su aree pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche”;
2. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Nei comuni di cui al comma 1 che sono suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, è istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità.
1 ter. Nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio o la polizia locale è istituita un’unica commissione consultiva nominata e presieduta dal presidente dell’unione o da un suo delegato.”;
3. al comma 2, dopo le parole “nei comuni” sono inserite le seguenti: “e nelle unioni di comuni”;
4. al primo periodo del comma 3, dopo le parole “commi 1” sono inserite le seguenti: “, 1 bis ”;
5. al secondo periodo del comma 3, la parola “sindaco”è sostituita dalle seguenti: “comune o dall’unione dei comuni”;
6. la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
“a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);”;
7. alla lettera e bis) del comma 4, le parole “annuale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera e bis)” sono sostituite dalla seguenti: “regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h)”;
8. al comma 4 dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente:
“e ter) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.”;
9. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.”;
f) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:
1. alla lettera f) del comma 1, le parole “dalla
2. al comma 3, dopo le parole “lettere b), c), d), e) e f)” sono inserite le seguenti: “e del comma 2”;
3. al comma 5, le parole “requisiti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “requisiti di cui ai commi 1 e 2” e le parole “dall’articolo 2, comma 3, del
4. alla lettera b) del comma 6, le parole “secondo le modalità di cui all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della
5. il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.”;
6. al comma 9, le parole “più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente” sono sostituite dalle seguenti: “maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche”;
7. al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La partecipazione degli operatori ai corsi di formazione può essere valutata ai fini dell’attribuzione di punteggi accessori per la concessione dei posteggi.”;
g) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:
a) su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal comune, compreso tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell’investimento effettuato;
b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.”;
2. al comma 2, dopo le parole “su banchi a terra” sono inserite le seguenti: “ancorché muniti di ruote,”; dopo le parole “nel rispetto” sono inserite le seguenti: “dei regolamenti comunali e”; dopo le parole “altro operatore itinerante” sono inserite le seguenti: “già posizionatosi in precedenza” e dopo le parole “comma 6”è aggiunta la seguente: “bis”;
3. al primo periodo del comma 4, dopo le parole “l’attività di vendita” sono aggiunte le seguenti: “dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.”;
4. dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. Il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
7 ter. Al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, i comuni possono:
a) nell’ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, determinare le tipologie merceologiche dei posteggi;
b) delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate.”;
5. al comma 8, la parola “comunitarie”è sostituita dalla seguente: “europee”;
6. al comma 9, le parole “di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA” sono sostituite dalle seguenti: “imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche”;
7. al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.”;
8. al comma 11 bis, la parola “ annuale”è sostituita dalla seguente: “regionale” e le parole “e bis)” sono sostituite dalla seguente: “h)”;
9. dopo il comma 11 bis sono aggiunti i seguenti:
“11 ter. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l’indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
11 quater. Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato, senza oneri per l’amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.”;
h) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Il comune, con provvedimento motivato adottato previa consultazione con la commissione consultiva di cui all’articolo 19, può prevedere apposite deroghe alle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l’architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.”;
2. il comma 6 è abrogato;
3. il comma 7 è sostituito con il seguente:
“7. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.”;
4. al comma 8 le parole “esercitare l’attività” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzarla per l’esercizio dell’attività”;
i) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell’Intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 70 del
2. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l), predispone appositi criteri per rendere omogenea sul territorio regionale, per la prima selezione e per le successive rimesse a bando, l’applicazione delle disposizioni dell’Intesa della Conferenza unificata relative all’assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.”;
3. alla lettera c) del comma 4, le parole “più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato” sono sostituite dalle seguenti: “un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dal comma 11 bis”;
4. alla lettera d) del comma 4, le parole “l’indicazione delle caratteristiche” sono sostituite dalle seguenti: “gli estremi identificativi, planimetrici o numerici”;
5. i commi 5 e 6 sono abrogati;
6. al comma 7, le parole “dei criteri di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “di quanto previsto dall’Intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 70 del d.lgs. 59/2010.”;
7. il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.”;
8. dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11 bis. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.”;
j) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.”;
2. il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
“2 bis. I comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio di cui all’articolo 21, comma 10, avvalendosi dell’apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un’altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.”;
3. al comma 4, le parole “norme procedurali” sono sostituite dalla seguente: “procedure”;
k) al comma 3 bis, dell’articolo 25 le parole “nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio” sono soppresse;
l) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riservano all’attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.”;
2. al comma 4, le parole “esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “popolazione fino a 15.000 abitanti,”;
3. al comma 5, la parola “dodici”è sostituita dalla seguente: “sei”;
m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 3, le parole “in un anno” sono sostituite dalle seguenti: “nell’arco di dodici mesi”;
2. la lettera c) del comma 4 è soppressa;
3. alla lettera d) del comma 4, le parole “ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 21, comma 10” sono soppresse;
4. la lettera f) del comma 4 è soppressa;
5. dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Il comune interdice per due anni l’esercizio dell’attività nella fiera all’operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.”;
6. il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
a) commette l’infrazione di cui al comma 2, lettera b);
b) non assolve all’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
c) viola la disposizione di cui all’articolo 21, comma 11 ter;
d) viola i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 22, comma 8;
e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall’autorizzazione.”;
7. il comma 6 bis) è sostituito dal seguente:
“6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.”;
8. il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.”;
9. i commi 7 bis e 8 sono abrogati;
n) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Affidamento per la gestione dei servizi mercatali”;
2. il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni possono affidare alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato.”;
o) l'articolo 29 è abrogato.
2. Al Titolo II, Capo I, Sezione III bis (Altre tipologie di attività) della
a) dopo l'articolo 29 ter è inserito il seguente:
'Art. 29 quater
(Attività occasionali di vendita in manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro)
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Giunta regionale definisce, nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 29 bis, comma 3, le caratteristiche di tali manifestazioni.
2. Non sono riconducibili alle attività di cui al comma 1 le manifestazioni o gli eventi che ancorchè temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.'.
3. Al Titolo II, Capo I, Sezione IV (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate) della
a) la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente 'Esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche';
b) all'articolo 30, le parole 'soggette a servitù di pubblico passaggio' sono sostituite dalle seguenti 'di cui il comune abbia la disponibilità';
c) il comma 1 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
'1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità effettuate senza la prescritta autorizzazione o in violazione di quanto previsto alla Sezione III del Capo I, Titolo II sono abusive.';
d) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'Art. 33
(Confisca)
1. Nei casi in cui la Sezione III del Capo I, Titolo II prevede la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
2. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.
3. Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della
4. Nel caso di cui all'articolo 27, comma 5, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.
5. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al
6. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni o altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.'.
4. Al Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande) della
a) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
'Art. 72
(Attività temporanea di somministrazione)
1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:
a) nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;
b) in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
4. L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.'.
5. Al Titolo III, Capo I (Orari) della
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010';
b) le lettere a), c), d) e f) del comma 1 sono soppresse.
6. Al Titolo VII (Disposizioni finali e abrogazioni) della
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
'1. Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria e PMI e artigianato' e programma 2 'Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria e PMI e artigianato' e programma 2 'Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.';
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all'articolo 17, comma 2, e all'articolo 18 bis, quantificate in euro 146.000,00 per l'anno 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1.08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
3 ter. Alle spese derivanti dalla gestione ordinaria (comprensiva della manutenzione, gestione e assistenza dei servizi applicativi) del sistema informativo regionale di cui all'articolo 24, comma 2 bis, stimate in euro 38.000,00, si provvede, per ciascun anno del triennio 2016-2018, con le risorse disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1.08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.'.