§ 4.1.76 - L.R. 5 luglio 2016, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:05/07/2016
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 49/2009)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 49/2009)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.1.76 - L.R. 5 luglio 2016, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)

(B.U. 13 luglio 2016, n. 14)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 3. Per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso stabilita nei relativi piani in conformità al vigente piano paesistico regionale (PTCP), salva la facoltà di ogni Ente Parco di individuare le aree in cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 3 bis e 4 nel rispetto delle esclusioni di cui ai commi 1 e 2 mediante apposita deliberazione comportante adozione di variante al vigente piano del Parco da approvarsi con le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia e nel rispetto della disciplina sulla valutazione ambientale strategica e sulla valutazione di incidenza. Resta fermo per ogni singolo intervento il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell’Ente Parco ai sensi della vigente normativa in materia di aree protette, nonché il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 49/2009)

1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “ Sono di competenza della Regione l’approvazione di tali varianti a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 49/2009)

1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “ Sono di competenza della Regione l’approvazione di tali varianti a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.