§ 1.1.94 - L.R. 5 luglio 2016, n. 15.
Integrazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:05/07/2016
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Inserimento di articolo della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto)


§ 1.1.94 - L.R. 5 luglio 2016, n. 15.

Integrazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto)

(B.U. 13 luglio 2016, n. 14)

 

Art. 1. (Inserimento di articolo della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 3/1985, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. (Fascia)

1. La fascia della Regione Liguria è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa che la utilizzano nelle manifestazioni ufficiali come emblema dell’Ente di appartenenza.

2. La fascia, portata a tracolla della spalla destra, è larga 15 centimetri ed è costituita da tre bande verticali di uguali dimensioni che riportano i colori del gonfalone e termina con una frangia color oro. Nella parte ricadente sul petto, in posizione centrale, all’altezza del petto, è posto lo stemma della Regione Liguria, ai fini della immediata visibilità nelle stesse proporzioni indicate all’articolo 3, comma 2.

3. In caso di contestuale presenza di entrambi i Presidenti, la fascia è indossata dal Presidente della Giunta. In caso di assenza del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, il Presidente della Giunta può delegare il Vice Presidente della Giunta o un Assessore. In loro assenza, il Presidente del Consiglio può delegare il Vice Presidente, il Consigliere Segretario o altro Consigliere.

4. I Consiglieri e gli Assessori sono dotati di distintivo con lo stemma dell’Ente. Il distintivo è personale, non cedibile e ad uso esclusivo dei Consiglieri e degli Assessori in carica. ”.