Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 08/07/2016 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/2013 ) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2013 ) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2013 ) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 2/2013 ) |
Art. 5. (Termine di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2013 ) |
Art. 6. (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 2/2013 ) |
Art. 7. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 8. (Disposizione transitoria) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 5.1.107 -L.R. 8 luglio 2016, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).
(B.U. 13 luglio 2016, n. 28)
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
a) le parole «alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Servizio sanitario regionale»;
b) le parole «in regime ospedaliero» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia».
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
«Art. 4. (Trattamento ospedaliero e domiciliare)
1. L'inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale può avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter:
a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital, che ambulatoriale;
b) in ambito domiciliare.
2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma 1.
3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'ente di cui all'articolo 6. Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti.
4. Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale.
5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.».
Art. 5. (Termine di attuazione dell'articolo 6 della
1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della
Art. 6. (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella
1. Dopo l'articolo 6 della
«Art. 6 bis . (Convenzioni e attività sperimentali)
1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.
2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, può avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con i soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre e distribuire medicinali cannabinoidi.
Art. 6 ter. (Disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a:
a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale e in particolare nell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'articolo 4;
b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche;
c) monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti;
d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa;
e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.».
2. I provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 ter della
Art. 7. (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, della
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 8. (Disposizione transitoria)
1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6, comma 2, l'articolo 4 della
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.