§ 5.1.107 -L.R. 8 luglio 2016, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:08/07/2016
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/2013 )
Art. 2.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2013 )
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2013 )
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 2/2013 )
Art. 5.  (Termine di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2013 )
Art. 6.  (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 2/2013 )
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 8.  (Disposizione transitoria)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.107 -L.R. 8 luglio 2016, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

(B.U. 13 luglio 2016, n. 28)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), dopo le parole «Servizio sanitario regionale,» sono inserite le seguenti: «per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso,».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2013 le parole «sezione B della tabella II del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sezione B della tabella dei medicinali allegata al decreto».

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Servizio sanitario regionale»;

b) le parole «in regime ospedaliero» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia».

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 le parole «da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del Servizio sanitario regionale è consentito secondo le modalità di cui all'articolo 4».

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 2/2013 )

1. L'articolo 4 della legge regionale 2/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Trattamento ospedaliero e domiciliare)

1. L'inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale può avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter:

a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital, che ambulatoriale;

b) in ambito domiciliare.

2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma 1.

3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'ente di cui all'articolo 6. Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti.

4. Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale.

5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.».

 

     Art. 5. (Termine di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2013 )

1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 2/2013 )

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 2/2013 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6 bis . (Convenzioni e attività sperimentali)

1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.

2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, può avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con i soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre e distribuire medicinali cannabinoidi.

 

     Art. 6 ter. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a:

a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale e in particolare nell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'articolo 4;

b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche;

c) monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti;

d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa;

e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.».

2. I provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 2/2013, come inserito dal comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2/2013, come inserito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

 

     Art. 8. (Disposizione transitoria)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6, comma 2, l'articolo 4 della legge regionale 2/2013 continua a trovare applicazione nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.