Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 20/05/2016 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 19/2013) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 28/2007) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18/2007) |
Art. 4. (Disposizioni transitorie per l'anno 2016) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.101 - L.R. 20 maggio 2016, n. 8.
Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi.
(B.U. 18 maggio 2016, n. 20 - S.O. 24 maggio 2016, n. 24)
Art. 1. (Modifica all'articolo 46 della
1. Il comma 1 dell'articolo 46 della
«1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.».
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica»;.
b) al comma 1 dell'articolo 33 le parole «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «all'ora prevista»;
c) al comma 1 dell'articolo 37 le parole «Alle ore ventidue» sono sostituite dalle seguenti: «All'ora prevista».
Art. 3. (Modifica all'articolo 2 della
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
«2. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.».
Art. 4. (Disposizioni transitorie per l'anno 2016)
1. In occasione delle elezioni comunali del 2016:
a) ferma restando la validità del decreto di convocazione dei comizi elettorali già adottato ai sensi dell'articolo 18 della
b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero, resta valida, per quanto riguarda la data delle elezioni, la comunicazione già effettuata ai sensi dell'articolo 20 della
2. In occasione dei referendum consultivi della primavera 2016:
a) i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune;
b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero resta valida, per quanto riguarda la data dei referendum consultivi, la comunicazione già effettuata ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.