§ 5.2.87 - L.R. 2 agosto 2016, n. 16.
Istituzione del nido familiare con "Tagesmutter - mamma di giorno”.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/08/2016
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Definizione
Art. 2.  Destinatari
Art. 3.  Capacità ricettiva e permanenza
Art. 4.  Personale conduttore del nido famiglia
Art. 5.  Requisiti strutturali e di dimensionamento
Art. 6.  Integrazione dei bambini disabili
Art. 7.  Servizio alimentare
Art. 8.  Requisiti per l'esercizio dell'attività
Art. 9.  Regime per i servizi già attivi sul territorio regionale
Art. 10.  Abrogazione
Art. 11.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 5.2.87 - L.R. 2 agosto 2016, n. 16.

Istituzione del nido familiare con "Tagesmutter - mamma di giorno”.

(B.U. 4 agosto 2016, n. 30)

 

Art. 1. Definizione

1. Il "Tagesmutter – mamma di giorno" è un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è destinato a favorire le opportunità di sviluppo della socializzazione dei bambini, nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.

2. Il "Tagesmutter" è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali (asilo nido e micro-nido), con un'offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare 1'esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia e alle madri in particolare, la conciliazione tempo-lavoro.

3. Tra i principali obiettivi del servizio si situa, infatti, la volontà d'incentivare fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l'aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell'arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale oltre che limitare i tempi in merito alle attese nelle liste di iscrizione agli asili comunali, creare opportunità di lavoro.

4. Rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

5. L'attivazione del "Tagesmutter" deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

 

     Art. 2. Destinatari

1. I destinatari del servizio “Tagesmutter” sono i bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni, prevedendo il diritto di priorità ai bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale.

 

     Art. 3. Capacità ricettiva e permanenza

1. Il nido in famiglia può accogliere un numero limitato di bambini compresi quelli dell’ambito familiare fino ad un massimo di 8 contemporaneamente [1].

2. La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 5 ore continuative.

3. L'elenco dei minori deve essere registrata su una scheda settimanale esposta all'interno dei locali e resa accessibile agli organi deputati alla vigilanza.

 

     Art. 4. Personale conduttore del nido famiglia

1. L'attività può essere condotta da un operatore in possesso di uno dei titoli seguenti:

- Laurea triennale (L), nella classe L19 Scienze dell'educazione e della formazione (ex DM 270/2004);

- Laurea triennale (L) nella classe L18 Scienze dell'educazione e della formazione (ex DM 509/1999);

- Diploma di Laurea, secondo il vecchio ordinamento in Pedagogia;

- Laurea Specialistica (LS) in una delle seguenti classi di laurea: 87/S - Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Pedagogiche;

- Laurea Magistrale (LM) nella seguente classe di laurea: Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) in Scienze della formazione primaria; LM85 (Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche);

- Diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico che deve essere necessariamente integrato, dopo il 31 dicembre 2018, con la frequenza, documentata, a corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative presso strutture formative accreditate dalle Regioni, solo se conseguito entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ovvero fino all’attivazione dei percorsi di Laurea L 19 ad indirizzo specifico e dei Corsi di Specializzazione per laureati in Scienze della Formazione Primaria [2].

2. L’attività può essere svolta anche da un genitore purché dimostri che il servizio è supportato nella gestione delle problematiche da esperti in materia di servizio educativo per la prima infanzia oppure di aver partecipato ad un corso di alta formazione, organizzato dagli enti accreditati dalla Regione Basilicata, la cui durata non può essere inferiore a 250 ore.

3. Il genitore che svolge l’attività deve essere in possesso di attestato di partecipazione ad almeno un corso di primo soccorso pediatrico.

 

     Art. 5. Requisiti strutturali e di dimensionamento

1. Il nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dalla normativa comunale.

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione;

c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;

d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito al D.P.R. n. 503/1996;

e) licenza di abitabilità.

3. L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili:

- uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio;

- un servizio igienico adeguato all'uso dei bambini;

- uno spazio interno, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq di superficie interna utile a bambino con un minimo di 25 mq (in deroga);

- uno spazio esterno, da destinare esclusivamente all'ospitalità dei bambini, non inferiore a 9 mq di superficie esterna utile a bambino con un minimo di 45 mq (in deroga);

- un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi.

 

     Art. 6. Integrazione dei bambini disabili

1. I servizi educativi per la prima infanzia, in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende sanitarie locali e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale e svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende sanitarie locali ed i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute.

 

     Art. 7. Servizio alimentare

1. L'attività dì nido in famiglia, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

2. E' possibile la preparazione e la somministrazione di alimenti fermo restando l'applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igieniche.

 

     Art. 8. Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'attività, regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali, non è soggetta ad autorizzazione all’esercizio, ma ad obbligo di comunicazione di avvio da presentare al Comune dove ha sede almeno 30 giorni prima dell’inizio attività.

2. La comunicazione di avvio deve essere obbligatoriamente corredata da:

- perizia asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la piena rispondenza ai requisiti dì cui all'art. 3, 4 e 5;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” rilasciata dal titolare dell'attività che attesti la rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 4;

- relazione descrittiva dell'attività che specifichi le modalità, i tempi, le tariffe e le regole di svolgimento del servizio e che dia conto del servizio alimentare di cui al precedente articolo 7.

3. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'attività, ne dà informazione all'organo titolare della funzione di vigilanza sui servizi socio-assistenziali-educativi, all'Azienda sanitaria locale e alla Regione Basilicata- Dipartimento Politiche della Persona.

4. L'attività è oggetto di vigilanza.

5. L'attività può beneficiare di contributi annuali, direttamente erogati dalla Regione Basilicata attraverso il piano di assegnazione di contributi ai Comuni lucani per la gestione degli asili nido.

6. Per il primo accoglimento del bambino al nido in famiglia con “Tagesmutter”, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta al gestore del servizio, che il bambino ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie e non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate.

7. Tutte le persone addette all'attività devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle Aziende sanitarie locali.

8. Lo svolgimento dell'attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa.

9. Le regole di svolgimento del servizio devono prevedere l'attivazione di un nido in famiglia alternativo, in caso di indisponibilità del gestore principale o, in alternativa, il ricorso al servizio tradizionale di riferimento di cui all'art. 1 (in deroga ove non esistenti).

10. Le regole di svolgimento del servizio, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell'ingresso.

11. Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata al Comune.

 

     Art. 9. Regime per i servizi già attivi sul territorio regionale

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia già avviati dai Comuni continuano a funzionare secondo le modalità originariamente stabilite.

2. Gli organi titolari delle funzioni di vigilanza provvedono a sanzionare, secondo la normativa vigente, le attività prive dei requisiti di legge.

 

     Art. 10. Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 11. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 70 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[2] Comma già modificato dall'art. 70 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11, dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2018, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.