Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 07/01/2016 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 14.4.212 - D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
(G.U. 11 gennaio 2016, n. 7)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il
Visto il
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 73 del
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per «regolamento CE» il
b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il
2. All'articolo 74 del
a) al comma 1 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
b) al comma 2 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE" e le parole: "Commissione delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione europea";
c) al comma 3 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
d) al comma 5 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE".
3. All'articolo 75 del
a) al comma 1 le parole: "direttiva CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva UE";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE".
4. All'articolo 76 del
a) al comma 1 le parole: "dall'articolo 3 della direttiva CEE" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 della direttiva UE";
b) al comma 2, lettera d), le parole: "entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal
5. All'articolo 77, comma 5, del
6. All'articolo 78 del
a) al comma 1 le parole: "di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "di tre anni" e le parole: "lo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità centrale";
b) al comma 3 le parole: "indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose".
7. All'articolo 79 del
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.";
b) al comma 4, le parole: "residente in Italia" sono soppresse.
8. All'articolo 84 del
a) al comma 1 le parole: "Commissione delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione europea" e le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
b) al comma 2 le parole: "della direttiva CEE e del regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "della direttiva UE e del regolamento CE";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.".
9. All'articolo 166 del
10. Alla rubrica dell'allegato A del
11. La relazione sull'applicazione della direttiva UE, di cui all'articolo 84, comma 3, del
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.