| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 11. Associazioni | 
| Capitolo: | 11.1 associazioni | 
| Data: | 30/11/2015 | 
| Numero: | 223 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Oggetto del regolamento | 
| Art. 2. Modificazioni all'articolo 3 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220 | 
| Art. 3. Modificazioni all'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220 | 
| Art. 4. Modificazioni all'allegato 1 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220 | 
| Art. 5. Clausola finanziaria | 
§ 11.1.88 - D.M. 30 novembre 2015, n. 223.
Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura.
(G.U. 28 gennaio 2016, n. 22)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
				     Vista la 
				     Vista la 
				     Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della 
				     Visto il 
				     Ritenuto di dover modificare il citato 
Ritenuta, in particolare, la necessità di modificare gli articoli 3 e 5 del decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per l'iscrizione nell'elenco provinciale delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura ed i provvedimenti prefettizi di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco, nonchè l'allegato 1, relativo alle condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto;
				     Visto l'articolo 17, comma 3, della 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 settembre 2015;
				     Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento
				     1. Il presente regolamento modifica gli articoli 3 e 5, nonchè l'allegato 1 del 
				     Art. 2. Modificazioni all'articolo 3 del 
				     1. All'articolo 3, comma 2, del 
«a) la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attività di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;
b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;
c) l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.».
				     Art. 3. Modificazioni all'articolo 5 del 
				     1. All'articolo 5 del 
«3 bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'articolo 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione.».
				     Art. 4. Modificazioni all'allegato 1 del 
				     1. All'articolo 1, comma 1, dell'allegato 1 del 
a) alla lettera a), dopo le parole «articolo 416-bis» sono inserite le parole «(associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso),»;
b) alla lettera b), dopo le parole «320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)», sono inserite le parole «346-bis (traffico di influenze illecite),».
Art. 5. Clausola finanziaria
1. L'applicazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016 Interno, foglio n. 90