Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 25/01/2016 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002 |
Art. 2. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 3. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002 |
Art. 4. Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 5. Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002 |
Art. 6. Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002 |
Art. 7. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 |
Art. 8. Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1 nella l.r. 32/2002 |
Art. 9. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002 |
Art. 10. Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002 |
Art. 11. Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002 |
Art. 12. Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002 |
Art. 13. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002 |
Art. 14. Norma finale |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 3.3.110 - L.R. 25 gennaio 2016, n. 2.
Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002.
(B.U. 29 gennaio 2016, n. 2)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione della
2. Al fine di colmare un vuoto normativo della
3. Al fine di assicurare il concorso dei rappresentanti istituzionali e delle parti sociali alla definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo in tutte le materie che rientrano nell’ambito di applicazione della
4. Il parere della Prima commissione è stato accolto acquisendo dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti;
5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“ 3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati. ”.
3. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 1 della
4. La lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della
“ i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà; ”.
5. Dopo la lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della
“ i ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter); ”.
Art. 2. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 13 bis della
“ 1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;
b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;
d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;
e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;
f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 bis della
3. Il comma 3 dell’articolo 13 bis della
“ 3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione. ”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 bis della
“ 3 bis. La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia. ”.
Art. 3. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 14 della
3. Al comma 7 dell’articolo 14 della
4. Il comma 8 dell’articolo 14 della
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della
“ 8 bis. L'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico. ”.
Art. 4. Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all’articolo 14 bis della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 bis della
“ b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS); ”.
Art. 5. Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della
1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della
2. Il comma 6 dell’articolo 15 della
Art. 6. Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 8 dell’articolo 17 della
Art. 7. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 ter della
“ d bis) gli istituti tecnici superiori (ITS); ”.
Art. 8. Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1 nella
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della
“ Art. 17 quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento
1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al
Art. 9. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della
Art. 10. Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della
3. Al comma 4 dell’articolo 24 della
Art. 11. Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della
“ 1 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale. ”.
Art. 12. Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all’articolo 29 della
1. I commi 1, 5 e 7 dell’articolo 29 della
Art. 13. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della
1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della
“ 5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
a) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del
b) per l'apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del
c) per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'articolo 45, comma 4, del
Art. 14. Norma finale
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.