Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria: organizzazione |
Data: | 15/01/2016 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 2.1.119 - L.R. 15 gennaio 2016, n. 1.
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24.
(G.U.R. 22 gennaio 2016, n. 4)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. All’articolo 1 della
a) al comma 3 le parole “entro 90 giorni” sono sostituite dalle parole “entro 120 giorni” e le parole “ferma restando la titolarità degli immobili al patrimonio della Regione” sono sostituite dalle parole “dei rapporti giuridici in essere riferibili alle attività dell’ospedale Piemonte”;
b) il comma 4 è soppresso;
c) al comma 5 dopo la parola “manutenzione” aggiungere le parole “anche straordinaria”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.