Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 01/04/2016 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Soppressione dell’adunanza elettorale del libero Consorzio comunale e dell’Adunanza elettorale metropolitana |
Art. 2. Ponderazione del voto elettorale |
Art. 3. Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano |
Art. 4. Istituzione del consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano |
Art. 5. Soppressione della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana |
Art. 6. Assemblea del libero Consorzio comunale e Conferenza metropolitana |
Art. 7. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 |
Art. 8. Durata e cessazione degli organi degli enti di area vasta |
Art. 9. Gratuità delle cariche |
Art. 10. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 |
Art. 12. Modifica delle funzioni proprie del libero Consorzio comunale e delle funzioni regionali |
Art. 13. Proroga delle gestioni commissariali delle ex province regionali |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 1.6.148 - L.R. 1 aprile 2016, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”.
(G.U.R. 8 aprile 2016, n. 15 - S.O. n. 1)
Art. 1. Soppressione dell’adunanza elettorale del libero Consorzio comunale e dell’Adunanza elettorale metropolitana
1. Alla
a) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) è soppressa;
b) all’articolo 6, comma 5, le parole ‘che compongono l’Adunanza elettorale’ sono sostituite da ‘dei comuni’;
c) l’articolo 10 è soppresso;
d) all’articolo 11, comma 1, la lettera d) è soppressa;
e) all’articolo 13, comma 5, le parole ‘nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che compongono l’Adunanza elettorale metropolitana’ sono soppresse;
f) l’articolo 17 è soppresso.
Art. 2. Ponderazione del voto elettorale
1. Alla
a) il comma 7 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
‘7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell’articolo 1 della
b) il comma 7 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
‘7. Il Sindaco metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell’articolo l della
Art. 3. Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano
1. All’articolo 6 della
a) al comma 2, dopo le parole ‘30 giugno’ sono aggiunte le parole ‘successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative’;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ‘In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge in una domenica compresa tra il 30 giugno ed il 15 settembre 2016.’;
c) al comma 6, le parole ‘, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni’ sono soppresse.
2. All’articolo 13 della
a) al comma 2, dopo le parole ‘30 giugno’ sono aggiunte le parole ‘successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative’;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ‘In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge in una domenica compresa tra il 30 giugno ed il 15 settembre 2016.’;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole ‘nonché i presidenti dei consigli circoscrizionali’ sono soppresse;
d) al comma 6, le parole ‘, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni’ sono soppresse.
Art. 4. Istituzione del consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano
1. All’articolo 4, comma 1, della
2. All’articolo 5, comma 1, lettera d), della
3. Alla
‘Art. 7 bis. Consiglio del libero Consorzio comunale
1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.
2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:
a) il regolamento per il proprio funzionamento;
b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale.
3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.
4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale propone all’Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:
a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;
b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;
c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.
6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L’elezione avviene con le modalità di cui all’articolo 18.
7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del
8. L’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6.’.
4. All’articolo 5, comma 5, della
5. All’articolo 11, comma 1, della
6. All’articolo 12, comma 1, della
7. Alla
‘Art. 14 bis. Consiglio metropolitano
1. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.
2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:
a) il regolamento per il proprio funzionamento;
b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.
3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.
4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.
6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L’elezione avviene con le modalità di cui all’articolo 18.
7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del
8. L’elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13.’.
8. All’articolo 12, comma 5, della
Art. 5. Soppressione della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana
1. All’articolo 4, comma 1, della
2. All’articolo 5, comma 1, della
3. All’articolo 5, comma 2, della
4. All’articolo 5, comma 3, della
5. All’articolo 6, comma 2, della
6. All’articolo 7 della
7. L’articolo 9 della
8. All’articolo 11, comma 1, della
9. All’articolo 12, comma 1, della
10. All’articolo 12, comma 2, della
a) al primo periodo, le parole ‘della Giunta metropolitana’ sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio metropolitano’;
b) al secondo periodo, le parole ‘della Giunta’ sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio’.
11. All’articolo 12, comma 3, della
12. All’articolo 13, comma 2, della
13. All’articolo 14 della
14. L’articolo 16 della
Art. 6. Assemblea del libero Consorzio comunale e Conferenza metropolitana
1. L’articolo 2, comma 2, della
‘2. L’Assemblea del libero Consorzio comunale, su proposta del Consiglio del libero Consorzio comunale, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nel libero Consorzio comunale e la metà della popolazione complessivamente residente.’.
2. L’articolo 8 della
‘Art. 8. Assemblea del libero Consorzio comunale
1. L’Assemblea del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.
2. L’Assemblea ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all’articolo 2, comma 2.’.
3. L’articolo 3, comma 2, della
‘2. La Conferenza metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente.’.
4. L’articolo 15 della
‘Art. 15. Conferenza metropolitana
1. La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana.
2. La Conferenza ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all’articolo 3, comma 2.’.
Art. 7. Modifiche all’articolo 18 della
1. All’articolo 18 della
a) al comma 1 le parole ‘della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana’ sono sostituite dalle parole ‘del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano’;
b) al comma 3, dopo la parola ‘metropolitano’ sono inserite le parole ‘, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto,’;
c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
‘4 bis. L’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
4 ter. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al comma 4 bis è inammissibile.
4 quater. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 33 e 34, della
d) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: ‘Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell’articolo 1 della
e) al comma 8, lettera e), le parole ‘esterna, avvalendosi delle forze di polizia’ sono soppresse;
f) al comma 10, le parole ‘dell’eletto’ sono sostituite dalle parole ‘degli eletti’;
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
‘11. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.’;
h) il comma 12 è sostituito dal seguente:
‘12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana.’.
Art. 8. Durata e cessazione degli organi degli enti di area vasta
1. All’articolo 19 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente ‘Durata, decadenza e cessazione degli organi’;
b) al comma 1 sono inseriti, all’inizio, i seguenti periodi:
‘Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.’;
c) al comma 1 le parole ‘o di presidente del consiglio circoscrizionale’ sono soppresse.
2. All’articolo 7, comma 1, della
3. All’articolo 14, comma 1, della
Art. 9. Gratuità delle cariche
1. L’articolo 20 della
‘Art. 20. Gratuità delle cariche
1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componente dell’Assemblea e del Consiglio del libero Consorzio comunale, componente della Conferenza e del Consiglio della Città metropolitana sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.’.
Art. 10. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. All’articolo 22 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 25 della
1. All’articolo 25, comma 1, della
Art. 12. Modifica delle funzioni proprie del libero Consorzio comunale e delle funzioni regionali
1. La lettera e) del punto 3) del comma 1 dell’articolo 27 della
2. Il punto 2) del comma 1 dell’articolo 33 della
Art. 13. Proroga delle gestioni commissariali delle ex province regionali
1. All’articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘30 giugno 2016’ sono sostituite dalle parole ‘30 settembre 2016’.
Art. 14. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.