Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 08/02/2016 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 ) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 43/1991 ) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/1991 ) |
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 3bis nella l.r. 43/1991 ) |
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 3ter nella della l.r. 43/1991 ) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 43/1991 ) |
Art. 7. (Modifica dell'articolo 9 della l.r.43/1991 ) |
Art. 8. (Modifica dell'articolo 10 della l.r.43/1991 ) |
Art. 9. (Modifica dell'articolo 11 della l.r.43/1991 ) |
Art. 10. (Modifica dell'articolo 13 della l.r.43/1991 ) |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 43/1991 ) |
Art. 12. (Modifica dell'articolo 21 della .r. 43/1991) |
Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 43/1991 ) |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 43/1991 ) |
Art. 15. (Disposizioni transitorie) |
Art. 16. (Abrogazioni) |
Art. 17. (Clausola di neutralità finanziaria) |
§ 2.8.96 - L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ).
(B.U. 11 febbraio 2016, n. 6)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
1. La presente legge disciplina, la struttura, le funzioni e i rapporti con la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, del nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S Piemonte), in armonia con i principi di programmazione di cui all'articolo 62 dello Statuto e della
2. L'I.R.E.S. Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione .".
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
1. L'I.R.E.S Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche.
2. L'I.R.E.S Piemonte può fornire supporto agli enti locali per quanto attiene la partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, di cui all'articolo 5, comma 3 del
3. L'I.R.E.S. Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed organismi nel settore della ricerca per l'adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.".
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
1. Sono compiti istituzionali dell'I.R.E.S Piemonte, in particolare:
a) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;
b) la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;
d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo;
e) lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche regionali;
f) lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui all'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali;
g) garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative;
h) produrre studi preparatori per l'evoluzione e il miglioramento delle politiche regionali;
i) lo svolgimento delle funzioni che, ai sensi dell'articolo 40 della
2. Ferma restando l'attività istituzionale di ricerca di cui al comma 1 a favore della Giunta e del Consiglio regionale, l'Istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da enti pubblici o privati, purchè i relativi incarichi risultino compatibili con le attività dell'Istituto.".
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 3bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
1. L'I.R.E.S. Piemonte, oltre i compiti istituzionali di cui all'articolo 3 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, svolge:
a) ricerche di settore nell'ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi e delle strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà esclusiva;
b) realizza iniziative di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate.
2. L'I.R.E.S Piemonte, riguardo le ricerche di settore di cui al comma 1, lettera a), promuove anche azioni informative sulla propria attivita' e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2 della
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37 della
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 3ter nella della
1. Dopo l'articolo 3 bis della
1. L'IRES Piemonte, ai fini di cui all'articolo 2 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3, nonchè degli ulteriori compiti dei cui all'articolo 3 bis, organizza le proprie attività predisponendo programmi di ricerca annuali e pluriennali.
2. Il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel dettaglio le attività di ricerca nell'anno di riferimento.
3. Il programma pluriennale di ricerca indica gli assi prioritari, gli obiettivi e le azioni da raggiungere nel triennio.
4. I programmi di ricerca annuali e pluriennali contengono anche le esigenze conoscitive del Consiglio regionale. A tal fine , il Presidente del Consiglio regionale invia all'I.R.E.S. Piemonte, tramite il Presidente della Giunta regionale, le esigenze conoscitive del Consiglio regionale, entro i centottanta giorni precedenti la scadenza del termine annuale del programma annuale o del periodo considerato dai programmi pluriennali.
5. I programmi annuali e pluriennali sono predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'IRES ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e sono trasmessi alla Giunta regionale che li presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, in ogni caso entro i novanta giorni precedenti la loro scadenza.
6. Il Consiglio regionale approva con deliberazione, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, i programmi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di validità dei precedenti. Il Consiglio regionale approva inoltre le eventuali proposte di modifica agli stessi durante la loro validità e direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto.".
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) predispone in tempo utile al rispetto del termine di cui all'articolo 3 ter, comma 5, i programmi annuali e pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato scientifico e sentita la Giunta regionale;
b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalità previste dal Capo IV;
c) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi, di cui all'articolo 2, comma 3;
d) nomina il direttore;
e) nomina i componenti del Comitato scientifico;
f) può nominare nel proprio seno commissioni, cui vengono demandati specifici compiti di natura istruttoria;
g) adotta, ai sensi dell'articolo 37 della
h) delibera il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 26;
i) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del direttore;
j) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;
l) promuove e dirige la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.".
Art. 7. (Modifica dell'articolo 9 della l.r.43/1991 )
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 8. (Modifica dell'articolo 10 della l.r.43/1991 )
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 9. (Modifica dell'articolo 11 della l.r.43/1991 )
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 10. (Modifica dell'articolo 13 della l.r.43/1991 )
1. Il comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera g) il Consiglio di amministrazione definisce la struttura organizzativa dell'Istituto.".
Art. 12. (Modifica dell'articolo 21 della .r. 43/1991)
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della
Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 26 della
1. L'articolo 26 della
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l), all'emanazione di un regolamento dell'Istituto che disciplina:
a) l'azione amministrativa e la gestione contabile;
b) le procedure relative alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca, di cui all'articolo 3 ter;
c) le modalità e i criteri di affidamento dell'incarico di direttore;
d) le modalità e i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
e) i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 20 e 21.
2. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 della
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 27 della
1. L'articolo 27 della
1. Fatto salvo quanto previsto per i programmi annuali e pluriennali di ricerca di cui all'articolo 3 ter, il Consiglio regionale approva, entro sessanta giorni dal ricevimento:
a) il regolamento dell'Istituto, e le sue eventuali modificazioni;
b) le deliberazioni di nomina del Comitato scientifico.
2. Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto, la Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.".
Art. 15. (Disposizioni transitorie)
1. Gli attuali componenti degli Organi statutari ed il Direttore del preesistente Istituto permangono nelle rispettive cariche nel nuovo I.R.E.S., fino alla scadenza del loro mandato.
2. Sino all'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), risulta confermata la pianta organica dell'Istituto esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S. Piemonte adegua gli strumenti normativi e di organizzazione dell'Istituto.
4. L'articolo 3 ter si applica a partire dalla programmazione relativa all'annualità 2017. Il Consiglio regionale approva per l'anno 2016 il solo programma annuale [1].
Art. 16. (Abrogazioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 13 e gli articoli 15, 16, 18, 31 della
Art. 17. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 35 della