§ 3.3.34 - L.R. 3 aprile 2015, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2005, n. 48 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:03/04/2015
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2005, n. 48
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 3.3.34 - L.R. 3 aprile 2015, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2005, n. 48 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali)

(B.U. 16 aprile 2015, n. 9)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2005, n. 48

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2005, n. 48 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

'Art. 2 Definizione di albero monumentale

1. Nel territorio della regione Molise sono alberi monumentali quelli definiti tali dall'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).';

 

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

'Art. 3 Elenco regionale degli alberi monumentali

1. La Regione effettua la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redige l'elenco regionale e lo trasmette al Corpo forestale dello Stato, secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con D.M. 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).';

 

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

'Art. 4 Valorizzazione e tutela

1. La Regione e i Comuni promuovono iniziative di valorizzazione degli alberi monumentali al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela e per migliorarne il contesto circostante.

2. I Comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali.

3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno due volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.

4. Il vincolo di cui al comma 3 permane anche in caso di abbattimento dell'albero monumentale.

5. I Comuni e gli uffici regionali competenti in materia di servizi forestali vigilano sull'applicazione del presente articolo.';

 

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'Art. 5 Sanzioni

1. Per i casi di abbattimento o danneggiamento degli alberi monumentali si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.';

 

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6 Sostituzione degli esemplari abbattuti

1. In caso di abbattimento i Comuni provvedono alla sostituzione dell'albero monumentale con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.';

 

f) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

 

'Art. 8 bis. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e il decreto ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).'.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.