Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 23/02/2016 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 27/2015) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 3.7.90 - L.R. 23 febbraio 2016, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).
(B.U. 26 febbraio 2016, n. 8, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 20 le parole 'e con lo Stato,' sono sostituite dalle seguenti: 'e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale,';
b) al comma 8 dell'articolo 38, dopo le parole 'oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza' sono inserite le seguenti: 'previste dalla normativa statale vigente' e dopo le parole 'flussi turistici' sono soppresse le parole: 'secondo le indicazioni regionali';
c) il comma 8 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
'8. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi, conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi e nei termini previsti dall'art. 13 della
d) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 72, dopo la parola 'rilevanza' sono inserite le seguenti: 'nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici'.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.