§ 2.1.354 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 41.
Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:22/12/2015
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Ulteriori modifiche al Titolo I della l.r. 33/2009)
Art. 2.  (Integrazione della l.r. 23/2015 - Inserimento dell'articolo 1 bis)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 23/2015)


§ 2.1.354 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 41.

Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità))

(B.U. 24 dicembre 2015, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Ulteriori modifiche al Titolo I della l.r. 33/2009)

1. Al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)), sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: 'Norme sul servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo';

b) al comma 1 dell'articolo 1, le parole 'sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo' sono sostituite dalle seguenti: 'servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo, di seguito denominato servizio sociosanitario lombardo';

c) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 bis, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 7, alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 11, alla rubrica e ai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 14, alla rubrica dell'articolo 17, al punto 4 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 27, la parola 'sistema' è sostituita dalla seguente: 'servizio';

d) alla rubrica e al primo periodo del comma 6 dell'articolo 17 bis, le parole 'sistema sociosanitario lombardo' sono sostituite dalle seguenti: 'servizio sociosanitario lombardo';

e) al comma 8 dell'articolo 5, dopo le parole 'nell'ambito e nel rispetto delle indicazioni nazionali di competenza dell'agenzia italiana del farmaco (AIFA)' sono inserite le seguenti: 'e fatte salve le competenze dello Stato in materia di farmaci,';

f) all'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 5, dopo le parole 'alla quale partecipano' sono inserite le seguenti: ', secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2, comma 2 bis,'; dopo le parole 'conferenze dei sindaci' sono inserite le seguenti: 'dei comuni compresi nei territori di competenza delle'; è sostituita la denominazione 'agenzie per la tutela della salute' con l'acronimo 'ATS' seguito da una 'virgola' ed è sostituita la parola 'ed' con la seguente: 'nonché';

g) all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6, le parole: 'e possono essere destinate anche all'abbattimento delle quote di compartecipazione dei cittadini ed alla riduzione delle liste di attesa' sono soppresse;

h) il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'8. Le ATS ispirandosi ai principi di cui all'articolo 2, al fine di garantire un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL, possono prevedere modelli di coordinamento delle attività erogate da tutti i soggetti pubblici e privati nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.';

i) il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 6 è soppresso;

j) al comma 2 dell'articolo 8, le parole 'previsti dalla normativa regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'previsti dalla normativa statale e regionale';

k) all'inizio del primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 sono inserite le seguenti parole: 'Fatti salvi i contenuti degli accordi collettivi nazionali di categoria e tenuto conto del carattere sperimentale dell'articolazione in ATS e ASST di cui all'articolo 1 bis della l.r. 23/2015';

l) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10, le parole 'e/o' sono sostituite dalla seguente: 'e';

m) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 10 sono aggiunte in fine le seguenti: ', fatti salvi i contenuti degli accordi collettivi nazionali di categoria e tenuto conto del carattere sperimentale dell'articolazione in ATS e ASST di cui all'articolo 1 bis della l.r. 23/2015';

n) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 12, le parole 'la nomina avviene consultato il rettore' sono sostituite dalle seguenti: 'la nomina avviene d'intesa con il rettore';

o) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: 'L'intesa s'intende acquisita decorse ventiquattro ore dall'inoltro della proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del rettore.';

p) al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 12, le parole 'ad un anno' sono sostituite dalle seguenti: 'a tre anni.';

q) il primo periodo del comma 10 dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti: 'Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 502/1992, in caso di assenza o impedimento del direttore generale, determinati da sospensione cautelare disposta dalla Giunta regionale, le relative funzioni sono svolte dal dirett ore sanitario o dal direttore amministrativo più anziano di età. La gestione interinale non può protrarsi oltre sei mesi. Decorso tale periodo, la Giunta regionale procede alla nomina del direttore generale o, per un periodo massimo di dodici mesi, di un commissario straordinario.';

r) il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo del comma 10 dell'articolo 12 sono soppressi;

s) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 13 sono abrogati;

t) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 13, le parole 'normalmente quinquennale, con verifiche, e di norma non inferiore ad un anno' sono sostituite dalle seguenti: 'comunque non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, con verifiche.';

u) il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 è soppresso;

v) alla lettera f) del comma 7 dell'articolo 17 bis, la parola 'validare' è sostituita dalla seguente: 'verificare';

w) all'alinea del comma 3 dell'articolo 18, le parole 'le professioni sanitarie' sono sostituite dalle seguenti: 'le attività sanitarie svolte';

x) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

'd) alla promozione dell'innalzamento della qualità della formazione dell'osteopata';

y) il comma 7 dell'articolo 18 è abrogato;

z) al comma 1 dell'articolo 27 bis, le parole 'fatta eccezione per le prestazioni rese in regime di mobilità sanitaria attiva,' sono soppresse.

2. Le disposizioni del comma 1 acquistano efficacia alla data indicata nelle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 23/2015.

 

     Art. 2. (Integrazione della l.r. 23/2015 - Inserimento dell'articolo 1 bis)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente:

'Art. 1 bis. (Carattere sperimentale dell'articolazione in ATS e ASST)

1. L'articolazione in ATS e ASST del servizio sanitario e sociosanitario regionale, come disciplinato dal Titolo I della l.r. 33/2009 a seguito delle modifiche introdotte dalla presente legge, avviene in via sperimentale per un periodo di cinque anni, al termine del quale la Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, valuta i risultati della sperimentazione. La Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione al fine di individuare eventuali interventi correttivi.'.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 23/2015)

1. All'articolo 2 della l.r. 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 7, alla lettera i) del comma 8 e al comma 29, la parola 'sistema', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 'servizio';

b) alla lettera a) del comma 8 le parole 'sono soppresse le ASL e le AO' sono sostituite dalle seguenti: 'le ASL e le AO, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi, vengono incorporate nelle ATS e nelle ASST, secondo le funzioni rispettivamente affidate alle ATS e alle ASST dagli articoli 6, 7 e 7 bis della l.r. 33/2009, così come introdotti dall'articolo 1 della presente legge, e in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 1';

c) il punto 3 della lettera a) e la lettera b) del comma 12 sono soppressi;

d) ai commi 13 e 14 le parole ', ASL e AO' sono soppresse;

e) al comma 14, la parola 'unicamente' è soppressa;

f) i commi 15 e 21 sono abrogati.