§ 1.5.11 - L.R. 30 marzo 2016, n. 8.
Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:30/03/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifiche agli articoli 87 e 88 della l.r. 6/2010)
Art. 3.  (Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. [...]
Art. 4.  (Disposizione relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Caso EU Pilot 6431/14/ENVI. Modifica alla l.r. 5/2010)
Art. 5.  (Servizio di interesse economico generale)
Art. 6.  (Servizio di interesse economico generale nell'ambito di edilizia residenziale pubblica e sociale)
Art. 7.  (Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di [...]
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.11 - L.R. 30 marzo 2016, n. 8.

Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

(B.U. 1 aprile 2016, n. 13, suppl.)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117, commi primo e quinto della Costituzione, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e degli articoli 6 e 39 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, nonché in esecuzione della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), con la presente legge detta norme finalizzate ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea.

 

TITOLO II

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2006/123/CE, RELATIVA AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 87 E 88 DELLA L.R. 6/2010

 

     Art. 2. (Modifiche agli articoli 87 e 88 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 dell'articolo 87 è abrogato;

b) il secondo e il terzo periodo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 88 sono soppressi.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

 

     Art. 3. (Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 86/1983)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 25 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), sono inseriti i seguenti:

'8 bis. E' istituito un sistema informativo regionale centralizzato, implementato dalle autorità competenti, che contiene i dati procedurali, progettuali e ambientali delle valutazioni di incidenza del territorio regionale.

8 ter. I procedimenti di valutazione di incidenza e i relativi provvedimenti finali sono resi accessibili al pubblico tramite pubblicazione on line.

8 quater. Ai fini di un più efficace raccordo per l'applicazione di quanto previsto ai commi 8 bis e 8 ter, la Regione promuove la stipulazione di un protocollo d'intesa con le altre autorità competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza. Lo schema di protocollo d'intesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

8 quinquies. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), fatto salvo quanto previsto al comma 8 sexies, qualora le altre autorità competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi del presente articolo non provvedano agli adempimenti relativi alla valutazione d'incidenza previsti dal presente articolo e dal d.p.r. 357/1997.

8 sexies. La Giunta regionale, in caso di inadempienza, assegna all'ente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.".

 

     Art. 4. (Disposizione relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Caso EU Pilot 6431/14/ENVI. Modifica alla l.r. 5/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è apportata la seguente modifica:

a) all'Allegato B, punto 7, lettera b5), le parole 'di uso pubblico' sono soppresse.

 

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ARTICOLI 14 E 106, PARAGRAFO 2 E AL PROTOCOLLO (N. 26) DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO

DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE)

 

     Art. 5. (Servizio di interesse economico generale)

1. Nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attua attraverso disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, quanto previsto nel Protocollo (n. 26) del TFUE, nel Regolamento (UE) 360/2012 e secondo le disposizioni di cui alla “Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale”– notificata con il numero C(2011) 9380 – (2012/21/UE), alla “Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale”– (2012/C 8/02) e alla comunicazione della Commissione “Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)”– (2012/C 8/03).

 

     Art. 6. (Servizio di interesse economico generale nell'ambito di edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. In applicazione dell'articolo 5, nell'ambito del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi sociali sono destinati all'erogazione di un servizio d'interesse economico generale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

2. Nel rispetto della disciplina europea in materia degli aiuti di Stato, la concessione di eventuali contributi agli operatori pubblici e privati sotto forma di compensazione è effettuata nel limite di quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 (2012/21/UE), sono stabiliti i parametri per il calcolo della compensazione, la cui misura è determinata tenendo conto dei costi connessi alla costruzione e gestione degli alloggi sociali, nonché alla realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione degli alloggi sociali esistenti. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, disciplinati i criteri e le modalità generali per l'erogazione dei contributi, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dal presente comma, nonché i casi e le modalità per la revisione e restituzione della sovracompensazione.

 

TITOLO V

ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA. DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO DELLA REGIONE

 

     Art. 7. (Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Inserimento dell’art. 8 bis nella l.r. 17/2011)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea) è inserito il seguente:

'Art. 8 bis. (Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi enti termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti o, ove necessario, provvede direttamente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.'.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Per il sistema informativo regionale centralizzato, di cui all'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000,00 euro nel biennio 2016-2017 di cui rispettivamente:

a) 34.000,00 euro destinati per l'anno 2016 all'attività di analisi, cui si fa fronte con le risorse allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' -Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018;

b) 66.000,00 euro per il finanziamento nel 2017 delle attività di sviluppo del sistema informativo, cui si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione programma', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

2. Dai restanti articoli della presente legge non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale né per la finanza pubblica.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 234/2012.