Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo, industria alberghiera |
Data: | 07/08/2015 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione. |
Art. 2. Comunicazioni sulla capacità ricettiva delle strutture e sulla rilevazione dei flussi turistici. |
Art. 3. Periodi di chiusura. |
Art. 4. Guest house o Affittacamere. |
Art. 5. Ostelli per la gioventù. |
Art. 6. Hostel o Ostelli. |
Art. 7. Case e appartamenti per vacanze. |
Art. 8. Case per ferie. |
Art. 9. Bed and Breakfast. |
Art. 10. Country House o Residenze di campagna. |
Art. 11. Rifugi montani. |
Art. 12. Rifugi escursionistici. |
Art. 13. Classificazione delle strutture e sistemi di verifica. |
Art. 14. Inizio delle attività. |
Art. 15. Variazioni e modifiche. |
Art. 16. Denominazione. |
Art. 17. Obblighi del gestore. |
Art. 18. Disposizioni transitorie. |
Art. 19. Abrogazioni. |
Art. 20. Entrata in vigore. |
§ 3.10.85 - R.R. 7 agosto 2015, n. 8.
Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
(B.U. 10 settembre 2015, n. 73)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25 comma 1 e 56 della
a) le strutture ricettive extralberghiere, di seguito denominate strutture, e le relative caratteristiche;
b) i diversi livelli di classificazione e categorie;
c) i requisiti funzionali e strutturali.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nell'applicazione della disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture e alla regolamentazione delle attività nonché, ai fini della semplificazione amministrativa, le modalità per l'avvio delle stesse mediante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (SCIA).
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle seguenti strutture:
a) Guest house o Affittacamere;
b) Ostelli per la gioventù;
c) Hostel o Ostelli;
d) Case e appartamenti per vacanze;
e) Case per ferie;
f) Bed & Breakfast;
g) Country house o Residenze di campagna;
h) Rifugi montani;
i) Rifugi escursionistici.
Art. 2. Comunicazioni sulla capacità ricettiva delle strutture e sulla rilevazione dei flussi turistici.
1. Il Comune trasmette all'Agenzia regionale del Turismo, di seguito denominata Agenzia, di cui all'articolo 12 della
2. Al fine di consentire la rilevazione statistica dei flussi turistici i titolari o i gestori delle strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono tenuti a trasmettere, per via telematica all'Agenzia di cui al comma 1, i dati sugli arrivi e sulle presenze nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 della
3. Per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari di ospitalità a danno della qualità dell'offerta turistica, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della
4. L'Agenzia di cui al comma 1, per le finalità di cui al presente articolo effettua, di concerto con gli enti e le istituzioni competenti, il monitoraggio e il confronto dei dati sulla capacità ricettiva delle strutture inviati dai comuni con i dati rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promo-commercializzazione delle strutture, segnalando gli esiti del monitoraggio alle autorità competenti.
Art. 3. Periodi di chiusura.
1. I Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive possono stabilire, durante l'anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell'arco dell'anno, limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale.
2. I periodi di chiusura di cui al comma 1, non sono da considerare aggiuntivi a quelli già previsti per le strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale di cui agli articoli 7, comma 2 lettera a) e 9, comma 3, lettera a).
CAPO II
Tipologia delle strutture ricettive extra alberghiere. requisiti e classificazione
Art. 4. Guest house o Affittacamere.
1. Le Guest house o affittacamere sono strutture gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. Le strutture di cui al comma 1, sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate:
a) di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati;
b) di cucina o di angolo cottura annesso al soggiorno.
3. Gli appartamenti da destinare a Guest house o affittacamere non sono soggetti a cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
4. Le strutture di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 1.
Art. 5. Ostelli per la gioventù.
1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate, gestite in forma non imprenditoriale, finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi, a giovani, a gruppi di giovani ed eventuali loro accompagnatori. Negli ostelli possono essere ospitati anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.
2. Gli ostelli possono essere gestiti da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.
3. Gli ostelli hanno la destinazione d'uso turistico ricettiva di alloggio collettivo e posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 2.
Art. 6. Hostel o Ostelli.
1. Gli Hostel o Ostelli sono strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù di cui all'articolo 5. Il soggiorno ed il pernottamento offerto non possono superare i 60 giorni continuativi.
2. Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare, sul proprio territorio, le zone da destinare all'apertura degli Hostel o Ostelli.
3. Gli Hostel o Ostelli hanno la destinazione d'uso turistico ricettiva di alloggio collettivo e posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 3.
Art. 7. Case e appartamenti per vacanze.
1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture costituite da immobili arredati da destinare all'affitto dei turisti e all'interno delle quali non possono esservi persone residenti né domiciliate. Tali strutture sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e sono ubicate nello stesso territorio comunale.
2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite:
a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell'anno solare.
b) in forma imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o più case e appartamenti per vacanze, collocati in uno o più stabili, avvenga in modo organizzato e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre;
3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata:
a) in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale;
b) in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.
4. L'unità immobiliare utilizzata per l'ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
5. Le strutture di cui al comma 1, gestite nelle modalità individuate al comma 2, sono locate ai turisti nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti. Le strutture, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 4.
Art. 8. Case per ferie.
1. Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.
2. Le strutture di cui al comma 1, sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.
3. Non rientrano nella tipologia individuata dal presente articolo le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.
4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 5.
Art. 9. Bed and Breakfast.
1. I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura.
2. Il soggetto titolare dell'attività di B&B, ha l'obbligo di residenza e di domicilio nella struttura e deve riservarsi una camera da letto all'interno della stessa.
L'utilizzo della struttura da destinare all'attività di B&B non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite:
a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l'erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all'anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all'anno nei restanti comuni;
b) in forma imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo continuativo e la struttura dispone di un numero non superiore a quattro camere ed un massimo di otto posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l'erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente;
4. Le strutture di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 6.
Art. 10. Country House o Residenze di campagna.
1. Le Country house o residenze di campagna, sono strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e dal territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Il servizio offerto in tali strutture oltre all'ospitalità include altresì l'eventuale esercizio di attività didattico ricreative, ludiche e sportive all'interno di aree finalizzate alla fruizione di beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. L'utilizzo della struttura da destinare alle suddette attività non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici
2. Le strutture di cui al comma 1, sono gestite unitariamente in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di aziende agricole, in ville, case padronali o casali ed offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere comprese all'interno del fabbricato principale o inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati.
3. Nelle strutture di cui al comma 1, possono essere somministrati alimenti e bevande ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente.
4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 7.
Art. 11. Rifugi montani.
1. I rifugi montani sono strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell'escursionismo, ascensionismo o alpinismo. Tali strutture sono custodite ed aperte al pubblico e sono predisposte per assicurare il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino agli ospiti.
2. Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall'esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo.
3. Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero è comunque garantito per l'intero arco delle 24 ore.
4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 8.
Art. 12. Rifugi escursionistici.
1. I rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell'escursionismo. I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all'aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.
2. Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall'esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo.
3. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 8.
Art. 13. Classificazione delle strutture e sistemi di verifica.
1. Il titolare o il gestore della struttura indica, nella SCIA, di cui all'articolo 1 comma 2, la classificazione della stessa, la denominazione, la tipologia di appartenenza del presente Capo. Alla SCIA è altresì allegata una tabella riepilogativa, predisposta dal Comune competente, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali indicati nella singola tipologia di struttura nonché negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8.
2. Il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza trasmette, per via telematica con posta certificata (PEC), la SCIA all'Ente competente individuato dall'articolo 25, comma 2, della
3. I livelli di classificazione delle strutture di cui al Capo II sono di seguito individuati nelle seguenti categorie:
a) per le "Guest house o affittacamere" di cui all'articolo 4, la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 3 categorie;
b) per le "Case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 7, la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 2 categorie;
c) per gli "Ostelli della gioventù" di cui all'articolo 5, gli "Hostel o ostelli", di cui all'articolo 6, le "case per ferie" di cui all'articolo 8, i "B&B" di cui all'articolo 9, le "Country house o residenze di campagna" di cui all'articolo 10, i "Rifugi montani" di cui all'articolo 11 e i "Rifugi escursionistici" di cui all'articolo 12 la classificazione è in categoria unica.
4. L'Ente competente ad effettuare le verifiche, di cui all'articolo 25, comma 2, della
5. Mediante la presentazione di nuova SCIA, il titolare o gestore della struttura può segnalare, ai fini della classificazione, categorie superiori in caso di miglioramento dei requisiti precedentemente posseduti.
CAPO III
Disciplina per l'esercizio delle attività
Art. 14. Inizio delle attività.
1. Ai fini dell'avvio dell'attività il soggetto titolare o gestore presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica:
a) le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
b) la tipologia della struttura ai sensi del Capo II e la conformità della stessa alla normativa vigente;
c) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
d) la relativa denominazione;
e) la classificazione e l'ubicazione della struttura;
f) l'indicazione della capacità ricettiva, dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale nonché l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:
a) planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;
b) statuto e atto costitutivo per le società e atto costitutivo con l'indicazione delle finalità nel caso di associazioni o enti religiosi, e la relativa certificazione antimafia;
c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
d) dichiarazione, ai sensi del
e) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
f) le ricevute comprovanti il pagamento delle imposte dovute e degli eventuali contributi;
g) limitatamente ai B&B di cui all'articolo 9, l'attestazione della comunicazione formale all'amministratore di condominio dell'attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari;
h) limitatamente alle case per ferie di cui all'articolo 8, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che specifichi il tipo di utenti ai quali è rivolta l'ospitalità;
i) limitatamente alle strutture di cui agli articoli 5 (Ostelli per la gioventù ) e 8 (Case per ferie) il regolamento interno da esporre all'ingresso dell'immobile.
3. La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. La SCIA abilità inoltre all'utilizzo esclusivo, riservato agli ospiti, delle attrezzature e delle strutture a carattere ricreativo, ove consentito, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.
Art. 15. Variazioni e modifiche.
1. Il titolare o il gestore della struttura mediante la presentazione di nuova SCIA provvede a segnalare:
a) le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione corredati dalla documentazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), c), ed e) nonché il cambio di denominazione;
b) le modifiche societarie o di rappresentanza legale, della denominazione o il cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;
c) il subentro nell'esercizio dell'attività.
1-bis. Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare con apposita nota al SUAP o al SUAR di cui all'articolo 14, i periodi di chiusura temporanea o di sospensione dell'attività a carattere straordinario.
Art. 16. Denominazione.
1. La denominazione, comprensiva della specifica tipologia di appartenenza così come individuata ai sensi del Capo II, non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altre strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta o di albergo diffuso presenti sul territorio comunale comprese quelle della specifica tipologia extralberghiera. La denominazione completa è indicata nell'insegna o nella targa della struttura.
2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.
3. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessate, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l'avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l'inadempienza all'Ente territorialmente competente, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 6, della
Art. 17. Obblighi del gestore.
1. I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture oggetto del presente regolamento sono tenuti in particolare:
a) ad indicare la denominazione della struttura ricettiva, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA nonché i periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet;
b) ad esporre, in modo ben visibile all'interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il cartellino dei prezzi massimi aggiornato;
c) ad esporre, in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l'indicazione dei prezzi massimi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi;
d) ad apporre, all'esterno dell'immobile ed in prossimità dell'entrata della struttura, in modo ben visibile al pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la classificazione, il recapito telefonico attivo 24 ore, il sito internet, gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. Sulla targa è possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: "Lazio eterna scoperta". Nel caso in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l'apposizione della targa all'esterno, quest'ultima può essere apposta solo all'interno, in prossimità dell'entrata della struttura stessa;
e) a comunicare, all'Agenzia, i dati ai fini degli adempimenti previsti all'articolo 2, comma 2;
f) a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
g) ad esporre, in modo ben visibile, il cartello indicante il percorso antincendio.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 31 della
3. I titolari o i gestori delle strutture di cui agli articoli 5 e 8 sono tenuti altresì ad esporre il regolamento interno all'ingresso dell'immobile e in ogni camera.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 18. Disposizioni transitorie.
1. L'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l'apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del
3. I titolari o i gestori delle strutture già operanti ai sensi del
4. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 3 comporta, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della
5. Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Al fine di garantire l'integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest'ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi.
Art. 19. Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 18 sono abrogati:
a) il
b) il
c) il
Art. 20. Entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio.